SENTENZA 6396/2010

REPUBBLICA  ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

 

I1 Tribunale di Napoli, IX sezione civile in composizione monocratica nella   persona del dr. Mario Cozzolino, ha pronunziato la seguente sentenza riservata all'udienza del 15.2.2010, allo scadere dei termini di cui all'art. 190 cpc., nella causa n 30895107 RG.

T R A

Morgera Marco e Iacomino Francesco Paolo, elett.te dom.ti in Napoli, via Rampe Brancaccio n. 49, presso 1'Avv. Fulvio Capuano che con 1'Avv. Giovanni Salvati del Foro di Milano che li rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione                                                                                                      ATTORI

 

E

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui domiciliano ope legis in Napoli, via Diaz n 11,                                                                         CONVENUTI

 

NONCHE’

S.C.I.P. - Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici Srl, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Eleonora Duse n. 53,     CONVENUTA

E

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., sede di Roma, via Ciro il Grande n. 21, e di Napoli, via Galileo Ferraris n. 4, anche in qualità di mandatario della S.C.I.P., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cosimo Silvestro, Costantino Bruno e Gianluca Tellone giusta procura generale alle liti per notaio Francesco Lupo di Roma del 7.10.21993 e notati0 Linda Blasi di Roma del 31.10.2003, elett.te dom.ti presso I'Avvocatura Regionale INPS di Napoli, via Medina n. 61,                                                  CONVENUTI

CONCLUSIONI, come da verbale di udienza del 15.2.2010

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 23.7.2007,1'1.8.2007 ed il 26.7.2007 Morgera Marco e Iacomino Francesco Paolo, premesso di conduttori da oltre un trentennio di rispettive unità immobiliari site in Napoli via Crispi 72, già di proprietà dell'INPS e trasferite alla S.C.I.P. Srl giusta decreto Ministeriale del 21.l1.2002, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la S.C.I.P. - Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici Srl, e l’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in via solidale e congiunta, per sentire provvedere:

a)     in via principale, ritenuto che l'opzione attribuita ex lege a ciascuno degli attori abbia la natura di proposta irrevocabile di compravendita degli immobili rispettivamente di seguito indicati e che pertanto la dichiarazione scritta della volontà di acquistare abbia costituito accettazione di tale proposta, dichiararsi avvenuto l'effetto traslativo dal1 'INPS, ora S.C.I P. Srl, attuale proprietaria, in capo a ciascuno degli attori per i medesimi immobili ed il conseguente acquisto del diritto di proprietà e pertanto pronunciare sentenza ex ari. 2932 c.c. che produca per ciascun attore gli effem. del contratto di compravendita avente ad oggetto rispettivamente gli immobili di cui alla tabella che segue per il prezzo riportato, corrispondente al valore catastale moltiplicato per 100, prezzo che ciascuno degli attori offre formalmente con il presente atto per il rispettivo immobile, secondo lo schema di seguito riportato riguardante il fabbricato di via Crispi n 72 … (omissis);

b)    in subordine, avendo l 'INPS e la SCIP Srl manifestato, con raccomandata del'11 giugno 2007, la loro intenzione di cedere gli immobili sulla base del prezzo di mercato, senza alcun sconto; ritenuto puntualmente esercitato il diritto di prelazione legale nelle forme e nei termini di legge, pronunciare sentenza ex art. 2932 cod. civ. che produca - per ciascun attore - gli effetti del contratto di compravendita avente ad oggetto rispettivamente gli immobili di cui alla tabella sotto riportata, per il prezzo corrispondente al valore di mercato, scontato nella misura percentuale dello 0,6392, relativamente al I semestre del 2005, oltre al 30% ed allo sconto di blocco pari al 14% e precisamente ... (omissis);

c)     ordinarsi in caso di accoglimento della domanda di cui al punto a) o di quella subordinata di cui al punto b) al Dirigente dei Servizi di Pubblicità Immobiliare di Napoli I° di procedere, a favore di ciascuno degli attori in forza del rispettivo titolo, la trascrizione sugli immobili rispettivamente opzionati in via individuale e collettiva a norma di legge con esonero da ogni responsabilità.

Si costituivano il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona dei rispettivi Ministri pro tempore eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del G.O. adito essendo la cognizione della controversia riservata alla giurisdizione esclusiva del G.A. in base al disposto dell’'art. 23 bis L. 1034/71 ed in forza della L. 21.7.2000 n. 205, recante disposizioni in materia di giustizia amministrativa; nel merito impugnavano le domande attrici chiedendone il rigetto perché infondate: Si costituiva altresì l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; in proprio e quale mandatario della SCIP - Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici Srl. eccependo sempre in via preliminare il difetto di giurisdizione del G.O. non sussistendo gli estremi della proposta irrevocabile e della opzione, e potendo gli attori vantare unicamente una posizione di interesse legittimo nell’ambito di una fase di contrattazione; nel merito impugnavano sia la domanda principale che quella subordinati chiedendone il rigetto.

Acquisita documentazione al processo ed esaurita la trattazione previo deposito di memorie ex art. 183 cpc., all'udienza del 15.2.2010 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni in epigrafe, previa fissazione dei termini di giorni 60 + 20 di cui all’art. 190 cpc..

Motivi della decisione

Va in primo luogo disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O., sollevata dalle parti convenute sul rilievo che l'ari. 23 bis lett. e) L. 1034/71, come novellato dalla L. 21.7.2000 n. 34, devolve alla giurisdizione amministrativa le controversie in materia di provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, in riferimento alla veste autoritativa nella quale agirebbe l'ente pubblico e della inclusione dell'immobile per cui B causa tra quelli di pregio. In contrario si osserva che la giurisdizione si determina sulla base della domanda e precisamente del petitum sostanziale inteso sia come concreta statuizione che si chiede al giudice, sia come deduzione dei fatti a fondamento della pretesa azionata: nella specie da parte degli attori non viene posta la questione di legittimità del procedimento amministrativo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, né quella della inclusione degli immobili tra quelli di pregio, bensì viene prospettato il perfezionamento di un contratto di  compravendita degli immobili medesimi attraverso l’esercizio del diritto di opzione ad essi riconosciuto dalla legge; come è stato osservato in precedenti pronunce di giudici ordinari, in seguito al trasferimento alla SCIP Srl dei beni pubblici gli atti da questa espletata per il loro ritrasferimento a terzi sono da ricondurre ad attività di impresa svolta dalla stessa Società in regime privatistico ed i relativi negozi giuridici sono tutelabili dinanzi al giudice ordinario.

Nel merito le domande proposte dagli attori in via principale, sulla base delle acquisizioni processuali e della normativa vigente in materia, sono fondate e vanno accolte. Invero con lettera racc. del 1.3.1997 gli inquilini del fabbricato di via Crispi n. 72, ivi compresi gli attuali istanti, chiesero all’INPS di acquistare le unità immobiliari da ciascuno di essi condotte in locazione ai sensi della vigente normativa sulla dismissione del patrimonio immobiliare degli Enti Previdenziali ( v. doc. in atti ); volontà confermata con successive lettere del 24.8.1998 e 25.5.2001. La legislazione all’epoca vigente era costituita dal D. lgs n. 104/96 che all'art. 6, comma 2, con riferimento agli immobili ad uso residenziale appartenenti alle categorie catastali A2, A3, A4 ed A5 prevedeva la vendita diretta da parte degli Enti interessati sulla base del valore della rendita catastale moltiplicato per 100, ed al comma 5, riconosceva il diritto di prelazione ai conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale in regola con il pagamento del corrispettivo. Vero è che la successiva legge n. 662/96, nel confermare le precedenti disposizioni, individuava un nuovo criterio per la valutazione degli immobili rapportandolo al valore di mercato scontato del 30%, ma tuttavia la legge 3.11.2001 n. 410, con la quale sono state introdotte le società di cartolarizazione incaricate di provvedere alle operazioni di vendita, all'art.3 dispone che le unità immobiliari per le quali i conduttori abbiano comunque manifestato la volontà di acquisto entro il 31.10.2001 sono vendute al prezzo ed alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà. Nella specie tale manifestazione di volontà era stata formalmente comunicata dagli attori con la menzionata lettera racc.ta ar. del 19.3.1997 e risulta ribadita dagli stessi con successiva, racc.ta ar. pervenuta all'INPS entro il 31.10.2001 ( v.doc.in atti) mentre il prezzo determinato normativamente deve ritenersi ancora quello di cui al parametro di valutazione indicato dal citato art. 6, comma 2 D.lgs. n. 104/96, non essendosi I'INPS mai avvalsa della facoltà di optare per l'identificazione di un valore di mercato alternativo prima dell'entrata in vigore della nuova normativa. Orbene, trattandosi nella specie di offerta non revocabile contenuta nella stessa legge in forza del vincolo alla dismissione, la fattispecie va ricondotta nell'ambito della figura della opzione di vendita, dove il proponente rimane vincolato alla propria proposta mentre l'altra parte è libera di accettarla o meno: nella specie con la suddetta manifestazione di volontà gli attori hanno esercitato il diritto potestativo ad essi riconosciuto determinando conseguentemente il consolidamento dell'acquisto degli immobili per cui è causa. Così configurata la posizione soggettiva delle parti nell'ambito della vicenda relativa alla dismissione del patrimonio immobiliare degli Enti Previdenziali Pubblici, tenuto conto del meccanismo operativo dell’istituto giuridico della opzione, la questione concernente l'ammontare del corrispettivo della vendita non può che essere risolto nel senso stabilito dal D.lgs. n. 104/96 (valore della rendita catastale moltiplicato per 100), tale essendo il criterio predeterminato dalla normativa vigente alla data della manifestazione della volontà di acquisto e del definitivo consolidamento di quest’ultimo, criterio non modificato fino al 31.10.2001 onde nessun rilievo può assumere il fatto che successivamente gli immobili in oggetto siano stati classificati come di pregio, non essendo nel potere dell'INPS revocare o modificare la proposta di alienazione una volta perfezionatosi il contratto consensuale di compravendita al premo determinato o comunque determinabile (cfr. Cass. n. 12599/01 ).

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte appare fondata la domanda degli attori volta alla declaratoria dell'effetto traslativo verificatosi con la loro dichiarazione scritta della volontà di acquistare avente valore di accettazione della proposta irrevocabile di compravendita, ed alla pronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c. sulla dedotta base del valore catastale dei rispettivi immobili moltiplicato per cento.

Atteso che nel corso del giudizio i beni immobili già trasferiti alla SCIP Srl sono stati ritrasferiti all’INPS a far data dal 28.2.2009 in forza della L. 27.2.2009 n. 14, va dunque dichiarato avvenuto l’effetto traslativo dall'INPS, attuale proprietaria, in capo a ciascuno degli attori ed il conseguente acquisto della proprietà con pronuncia ex art. 2932 c.c. avente gli effetti del contratto di compravendita degli immobili siti in Napoli, via F. Crispi n. 72, di seguito indicati ed al prezzo riportato, rispettivamente per ciascuno degli attori, in misura corrispondente al valore catastale degli immobili moltiplicato per cento, e precisamente: unità immobiliari di via F. Crispi n. 72, Napoli, NCEU Sez. CHI, Foglio 15, P.lla 419 Z.C. 11,

per l'attore conduttore Morgera Marco

1)         unità immobiliare scala B, int. 5, P. 1, Sub. 78, cat. 4.2, rendita catastale attuale euro 950,28 - rendita catastale attuale moltiplicata per cento = euro 95.028,00;

2)         unità immobiliare cantinola scala B, int. B5, P. SC, Sub. 79, Cat. C2, rendita catastale attuale euro, 106,65 - rendita catastale attuale moltiplicata per 100 = euro 10.665,00;

Per l’attore conduttore Iacomino Francesco Paolo

1)         unità immobiliare scala B, int. 16, P. 5, Sub. 98, Cat A2, rendita catastale attuale euro: 1.306,64 - rendita catastale attuale moltiplicata per 100 = euro 130.664,00;

2)         unità immobiliare cantinola scala B, int. B16, P. SC, Sub. 99, Cat. C2, rendita catastale attuale euro: 213.30 - rendita catastale attuale moltiplicata per cento = euro 21.330,00.

Va disposto che in esecuzione della presente pronuncia gli attori versino il prezzo come sopra determinato e per gli immobili rispettivamente trasferiti mediante bonifico bancario o altro mezzo equipollente in favore dell'INPS, sul conto corrente ad esso intestato affinché la ricevuta del bonifico valga quale quietanza del prezzo. Va altresì ordinato al Dirigente dei Servizi di Pubblicità Immobiliari di Napoli lo di procedere, in favore di ciascuno degli attori ed in forza del rispettivo titolo alla trascrizione degli immobili rispettivamente trasferiti ai sensi dell'art. 2932 c.c., con esonero da ogni responsabilità.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione ai difensori degli attori per dichiarato anticipo.

P.Q.M.

I1 Giudice, in accoglimento delle domande come sopra proposta da Morgera Aldo e Iacomino Francesco Paolo, così provvede:

a)         dichiara avvenuto l'effetto traslativo dall'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in capo a ciascuno degli attori ed il conseguente acquisto del diritto di proprietà ai sensi dell'art. 2932 C.C. rispettivamente delle unità immobiliari indicate in motivazione ed al prezzo ivi indicato corrispondente al valore catastale attuale moltiplicato per cento;

b)         dispone il versamento da parte degli attori del prezzo per gli immobili rispettivamente loro trasferiti a mezzo bonifico bancario o altro mezzo equipollente in favore dell'INPS sul conto corrente ad esso intestato;

c)         ordina al Dirigente dei Servizi di Pubblicità immobiliare di Napoli 1° di procedere in favore di ciascuno degli attori in forza del rispettivo titolo alla trascrizione degli immobili rispettivamente loro trasferiti, con esonero da ogni responsabilità;

d)         condanna le parti convenute, in persona dei legali rappresentanti p.t., in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.100,00 per esborsi, euro 1.650,00 per diritti ed euro 4.200,00 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione ai difensori degli attori

Napoli 31.05.2010                                                                  Il Giudice