Durante la Seduta n. 90 del 21/12/2006 sotto la PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIERLUIGI CASTAGNETTI (ore 15,15)


Il Governo accetta l'ordine del giorno Tolotti n. 9/1746-bis-B/48 purché il dispositivo sia riformulato nel seguente modo: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di consentire alle strutture preposte alla vendita degli immobili, di ricercare soluzioni transattive riferite agli immobili occupati aventi identiche caratteristiche».


Allegato A
Seduta n. 90 del 21/12/2006DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 1746-BIS-B)

(A.C. 1746-bis-B - Sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

 

La Camera,
in sede di esame del ddl 1746 - bis - B recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)»,
premesso che:
il decreto legislativo del 16 febbraio 1996, n.104, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare, ha previsto, all'articolo 15, comma 2, che con apposita circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale venissero stabiliti i criteri generali per la individuazione degli immobili di pregio al solo fine della definizione o dell'elevamento dei relativi canoni;
con l'adozione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 410, gli immobili di pregio, individuati ai sensi del comma 13 dell'articolo 3, sono stati eccettuati, dal comma 8 dello stesso articolo, dalla applicazione della disciplina di favore prevista per la determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale, pari al prezzo di mercato delle medesime unità immobiliari diminuito del 30 per cento;
la predetta esclusione determina una ingiustificata disparità di trattamento, atteso che la particolare qualificazione attribuita agli immobili di pregio li differenzia dagli altri soltanto con riguardo agli specifici criteri da applicare ai fini dell'adeguamento del canone di locazione, né appare altrimenti sorretta dalla necessità di perseguire un superiore interesse pubblico di natura finanziaria, tenuto anche conto dei negativi riflessi determinato dal contenzioso giudiziario in atto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire alle strutture preposte alla vendita degli immobili di ricercare soluzioni transattive riferite agli immobili occupati aventi identiche caratteristiche.
9/1746-bis-B/48. (Testo modificato nel corso della seduta) Tolotti, Lenzi, Motta.

(Testo originario)

impegna il governo

a valutare l'opportunità di consentire ai conduttori degli immobili di pregio ai sensi della legislazione vigente, la stipula, per quel che concerne le modalità di determinazione del prezzo di vendita ai medesimi conduttori titolari del diritto di opzione, di apposite transazioni riferite al prezzo di mercato di immobili occupati aventi identiche caratteristiche.