dott. Mario Milone

   Coordinatore nazionale inquilini immobili di pregio

                                                                      

 

 

                                                                                               Al Direttore Generale INAIL

                                                                                               Dott. Giuseppe Lucibello
                                                                                               P.le Giulio Pastore 6
                                                                                               00144 Roma
                                                          

 

 

    Egregio Dott. Lucibello,

desidero riassumere alcune informazioni essenziali, relative alla vendita degli immobili residenziali cosiddetti di pregio rimasti invenduti dopo la chiusura delle cartolarizzazioni, circa la situazione cui siamo giunti.

 

     La Legge 27 febbraio 2009 n. 14, disponendo la chiusura delle operazioni di cartolarizzazione SCIP e il trasferimento degli immobili rimasti invenduti agli enti originari proprietari, ha stabilito anche che gli Enti “procedono, nel rispetto dei diritti esistenti e delle procedure in vigore, alla vendita diretta degli immobili e promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive”.

 

     Ebbene, tutti gli enti previdenziali pubblici non hanno promosso alcuna iniziativa per una soluzione transattiva per chiudere definitivamente le cause in corso ma hanno invece chiesto agli inquilini la rinuncia alle cause civili come condizione sine qua non per l’acquisto a prezzo pieno degli immobili.

 

     Ragion per cui dietro mia richiesta il Sen. Ramponi ha presentato diverse interrogazioni al Governo per ribadire l’intangibilità dei diritti e le legittime aspettative degli inquilini circa il vincolo della dismissione delle unità immobiliari disposta legislativamente sin dal 1996, l’invariabilità dei prezzi di vendita stabiliti sin dal 2003 dall’Agenzia del Territorio, l'ineludibile definizione transattiva del contenzioso ed infine denunciando il comportamento non corretto dell’INAIL (All. 1).

  

     Con il Suo arrivo all’Inail, si è registrato un cambiamento di rotta nel fatto che l’Istituto, da una parte, ha deciso di abbandonare la contestata richiesta di rinuncia alle cause civili e, dall’altra, ha offerto agli inquilini la possibilità di acquistare l’appartamento ad un prezzo pari al 70% della stima stabilita dall’Agenzia del territorio, rinviando la corresponsione eventuale all’INAIL del rimanente importo al momento in cui si verificasse in giudizio la soccombenza degli inquilini a seguito di sentenza passata in giudicato.

 

     Allora ho intensificato i rapporti con i Ministeri Vigilanti attraverso ripetuti incontri a Roma e l'invio di continue lettere ottenendo riscontro all'ultima relazione inviata ai Ministeri il 6 ottobre 2010 (All.2) con cui il Dipartimento del Tesoro, mi ha comunicato in data 15 novembre 2010 (All.3), che conferma l’intento - a livello ministeriale - di predisporre una circolare che definisca le linee guida che gli Enti dovranno seguire anche per la vendita degli immobili di pregio oggetto di contenzioso.

        

     Ritenendo che la circolare possa rappresentare effettivamente il punto di svolta per una vicenda che si trascina da anni, in data 22 novembre 2010 (All.4), ho inviato quindi ai Ministeri (Economia e Lavoro) una specifica proposta a cui dovrebbe ispirarsi una equa soluzione transattiva da proporre agli inquilini, se si vuole chiudere definitivamente la massima parte delle vertenze giudiziarie in corso.

 

     Nell’attesa dell’intervento ministeriale, registriamo che l’INAIL, come condizione sine qua non per la vendita delle unità immobiliari agli inquilini che da anni hanno esercitato l’opzione all’acquisto e hanno intenzione di perfezionare i rogiti, chiede sorprendentemente in pagamento la maggiorazione dei canoni relativi ai periodi successivi alla data di scadenza del contratto quantificati in alcuni casi nella misura del 50% in più rispetto al canone fin’ora pagato (All. 5)

 

     Quest'ultima richiesta è sicuramente di ostacolo alla proposta con cui l'INAIL sta cercando di sbloccare le vendite oltre che illegittima visto che ci sono già state diverse sentenze di 1° e 2° grado  (All. 6 e 7) che hanno dichiarato non dovute le maggiorazioni richieste essendo oltretutto chiaro che l'intendimento del legislatore è quello di dare continuità al processo di alienazione del patrimonio degli enti, avviato ancor prima delle operazioni di cartolarizzazione, assecondando le aspettative di coloro che legittimamente vantano il diritto d'acquisto degli immobili ad essi locati.

           

     Sul fronte giudiziario, il responso del Tribunale di Napoli per la causa relativa agli immobili di V.le Michelangelo, Via Giotto, Via Bernini e Via S. Lucia non si avrà prima dell’estate 2011 mentre la decisione della Corte di Appello di Napoli per gli inquilini di Via Manzoni e di Via S. Capece, che hanno già ottenuto la sentenza favorevole di 1° grado n. 169/09 (All. 8), non verrà depositata prima di novembre 2011.

 

     Da qui deriva l’attenzione che sto ponendo anche alle possibili soluzioni extragiudiziarie sollecitate con innumerevoli tentativi per il cambiamento delle norme - compreso l'ultimo emendamento alla Legge di Stabilità n. 1.250 presentato al Senato il 01 dicembre 2010 (All. 9)  che consentano mi auguro presto con la circolare di prossima emanazione - a chi ha più necessità di mettere un punto fermo all’acquisto - di chiudere la partita.

 

    Resto pertanto in attesa di conoscere quale è la risposta che l'Istituto intende dare a quegli inquilini che hanno dichiarato (All. 10) di essere disposti in via transattiva, per la risoluzione definitiva del contenzioso, ad offrire in pagamento del prezzo del proprio appartamento una somma pari al prezzo di offerta in vendita del medesimo appartamento riparametrato all'ottobre del 2001, rinunciando agli effetti della richiamata sentenza che ha trasferito agli inquilini la proprietà dell'appartamento al prezzo pari al valore della rendita catastale moltiplicata 100, nonchè ad ottenere giudiziariamente la restituzione dei canoni di affitto pagati dall'ottobre 2001 in poi.

 

Roma, 09 dicembre 2010

 

 

                                            Mario Milone