Interrogazione sulla dismissione del patrimonio immobiliare dell'INPS

(3-00654) (31 marzo 2009)

RAMPONI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

            per esigenze di bilancio di Stato è stata normativamente prevista la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico riconoscendo a chi fosse all'epoca conduttore di immobile ad uso residenziale, di proprietà di enti pubblici previdenziali, il diritto di prelazione, esercitabile, se in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori, individualmente o collettivamente e sempre che fosse stata accertata in via definitiva la legittimità dell'assegnazione dell'immobile a suo tempo effettuata;

            il diritto di prelazione è riconosciuto non solo agli eredi del conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili oggetto della vendita ma anche ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati - e ai loro familiari conviventi - purché all'epoca nella detenzione dell'immobile, e sempre che fossero in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto;

            il piano di dismissione avrebbe dovuto attuarsi nel termine di cinque anni;

            in tal senso si vedano il decreto legislativo n. 104 del 1996 (recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare») e la legge n. 140 del 1997 (con cui veniva dettato il Programma straordinario di dismissione di beni immobiliari degli enti pubblici previdenziali);

            inoltre, il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, ha stabilito che l'acquisto sarebbe avvenuto ad un prezzo «determinato in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di mercato», quindi ad un prezzo di mercato riferito all'anno 2001 (art. 3, comma 7, del decreto-legge) «bloccato» proprio al momento (entro il 31 ottobre 2001) in cui il conduttore avrebbe esercitato la prelazione, fissando in tal modo inderogabilmente il prezzo di vendita (circostanza questa confermata dal decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41);

            con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2002, la proprietà degli immobili degli enti previdenziali, proprio nella realizzazione del piano di dismissione, è stata trasferita dall'INPS alla Società per la cartolarizzazione degli immobili pubblici (SCIP), che ha poi conferito apposita procura generale all'INPS (cui rimaneva la gestione degli immobili) specificando che i rapporti tra SCIP e enti previdenziali sarebbero stati regolati da apposito «contratto di gestione degli immobili trasferiti» regolante gli obblighi di trasferimento e versamento alla SCIP delle somme corrisposte a titolo di anticipi e depositi cauzionali, dagli acquirenti degli immobili, con compiti di vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

            quanto ai rapporti tra la SCIP - proprietaria dei beni oggetto di dismissione - e l'INPS - gestore degli stessi in forza di legge - venivano dettati i limiti e i contenuti statuendo in particolare che gli enti previdenziali avevano il potere di gestire i «contratti di locazione in essere» astenendosi al contempo «dal rinnovare i contratti di locazione relativi ad immobili residenziali e dall'estenderne la durata» e veniva stabilito che, in relazione agli immobili all'epoca non locati, era vietata la stipulazione di nuovi contratti di locazione;

            infine, unica condizione per poter divenire assegnatari e aventi diritto alla stipula della vendita era essere in regola con i canoni alla data della manifestazione dell'opzione di acquisto; sempre che fossero in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto essendo esclusa in assoluto la possibilità per gli enti, anche a nome della SCIP, di richiedere somme a titolo di canoni o indennità di occupazione o a qualsiasi altro titolo agli aventi diritto per il periodo successivo all'opzione, ciò poiché il prezzo di vendita era fissato a quella data e il periodo successivo non dava e non poteva dare né frutti ulteriori alla SCIP né obblighi ulteriori agli assegnatari;

            ciò nonostante, da allora, gli immobili sono stati gestiti prima da una società, addirittura soppressa (si veda il decreto legislativo n. 104 del 1996), la IGEI INPS, senza che l'INPS avesse mai conferito alcuna apposita procura per la gestione degli immobili, e ora dalla Romeo Gestioni S.p.A. per quanto riguarda gli immobili ex INPDAI (ora appartenenti al patrimonio dell'INPS);

            né la SCIP né l'INPS, per quanto risulta infatti, hanno mai dato alcuna procura ad IGEI o alla Romeo Gestioni S.p.A., e senza che sia mai stata indetta gara pubblica finalizzata alla scelta dell'appaltatore;

            non solo, la Romeo Gestioni e la IGEI INPS hanno dunque continuato a gestire tali immobili, nonostante la IGEI non fosse certo una società di capitali «specializzata», o dotata di una certa solidità finanziaria, e non sia dato sapere in base a quale titolo la Romeo Gestioni agisse, e a tutt'oggi agisca, poiché in effetti non si ha conoscenza di atti che l'autorizzino secondo quanto espressamente previsto dalla legge;

            ma anche volendo ammettere che tale requisito ci fosse stato (per la IGEI) o ci sia tuttora (per la Romeo Gestioni) attraverso un malizioso e illegale meccanismo di intervento di terzi soggetti, gli ex inquilini oggi proprietari sono stati costretti a versare alla proprietà e alla gestione di tali immobili somme non dovute che si ignora se e quando siano state riversate all'INPS e da questo ente alla SCIP;

            nonostante il dettato normativo individuasse quali soggetti potessero intervenire nell'operazione di cartolarizzazione solo l'ente gestore (ovvero l'ex proprietario dell'immobile) e il nuovo proprietario (ovvero la SCIP), o in ogni caso le società specializzate ed individuate tramite apposita gara pubblica, alcuni aventi titolo all'acquisto si sono trovati ad avere a che fare con un soggetto terzo, la IGEI INPS Gestione immobiliare S.r.l., in liquidazione dal 1996 a seguito di espressa disposizione normativa di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 104 del 1996, e altri ancora, ovvero gli ex inquilini di case INPDAI, con la Romeo Gestioni S.p.A.. Entrambe le società, immediatamente prima dell'acquisto, hanno provveduto a convocare gli inquilini che attendevano il rogito notarile, facendo loro presente che avrebbero dovuto pagare una somma ulteriore rispetto a quella sino ad allora corrisposta a titolo di canone di locazione o indennità di occupazione;

            più precisamente, agli inquilini delle case di ex proprietà INPS, la IGEI INPS ha richiesto la sottoscrizione di una ricognizione di debito, il cui importo sarebbe dato dalla differenza tra quello dell'ultimo canone di locazione stipulato tra le parti e quello che avrebbero dovuto pagare gli inquilini qualora si fosse addivenuti al rinnovo del contratto, rinnovo vietato tuttavia dalla legge;

            quanto agli ex inquilini di case INPDAI, poi passate all'INPS, questi o si sono visti chiedere dalla Romeo Gestioni la differenza tra il canone in essere e quello che sarebbe spettato qualora si fosse addivenuti al rinnovo, canone che gli inquilini hanno dovuto corrispondere tutto in un'unica soluzione prima dell'acquisto, o sono stati obbligati alla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione, con effetto retroattivo, e al pagamento delle differenze di canoni maturati;

            il tutto si ripete, ad avviso dell'interrogante in spregio del dettato normativo, senza contare che molte delle abitazioni gestite dalla Romeo Gestioni sono state vendute a chi le deteneva in attesa del rogito solo nel 2007, con ulteriore danno per l'inquilino che ha dovuto attendere ben sei anni per poter acquistare la propria casa e che nel frattempo ha continuato a pagare il canone ingiustamente;

            si noti che l'omessa sottoscrizione della ricognizione di debito nel caso della IGEI INPS, così come l'omesso versamento nel caso della Romeo Gestioni delle somme e/o della sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione, avrebbe comportato il mancato rilascio del nulla osta per addivenire, finalmente, al rogito notarile;

            numerosi cittadini, ex conduttori di immobili di proprietà degli enti previdenziali pubblici ed oggi proprietari, hanno segnalato che da alcuni anni esiste un contenzioso con il soggetto denominato IGEI INPS Gestioni immobiliari S.p.A. in liquidazione e, in particolare, che tale soggetto, dichiarando di agire per conto dell'INPS sulla base di una convenzione del 1992, stia agendo in giudizio al fine di recuperare somme di denaro piuttosto ingenti da parte degli ex conduttori «a titolo di differenza di indennità di occupazione dovuta dalla data di scadenza alla data del rilascio della dichiarazione attestante la regolarità della situazione contabile»;

            sia la Procura della Repubblica di Roma che la Procura regionale della Corte dei conti del Lazio hanno avviato delle indagini per approfondire tale situazione, verificando se vi siano possibili responsabilità per compimento di reati nei confronti degli ex conduttori, nonché responsabilità per danno erariale;

            ciò nonostante l'IGEI INPS Gestioni immobiliari S.p.A. in liquidazione il 23 e 24 dicembre 2008 ha notificato a svariate famiglie di ex inquilini atti di precetto per mancato pagamento di somme asseritamente dovute;

            la Romeo Gestioni S.p.A., infine, asserendo in ogni comunicazione di agire in qualità di gestore del patrimonio immobiliare INPS nel corso degli anni, ha continuato e continua tuttora a richiedere pagamenti di oneri accessori condominiali ormai prescritti oltre ad aver, nelle compravendite sino ad ora concluse, richiesto delle somme non dovute da parte degli ex inquilini che non avrebbero potuto rogitare senza la liberatoria e che a giudizio dell'interrogante si sono visti estorcere le somme così versate attraverso l'imposizione di un vero e proprio ricatto;

            con l'art. 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», per tentare di recuperare le somme «trattenute» e mai versate all'INPS e in considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e delle condizioni del mercato immobiliare e dei mercati finanziari, il Governo ha posto in liquidazione sia il patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2002, effettuata dalla SCIP, sia quello relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2002, e contestualmente ha sì «ritrasferito» la proprietà degli immobili de quibus agli originari proprietari (l'INPS) prevedendo un sistema per restituire le somme indebitamente percepite dagli enti di gestione che fino ad allora avevano illegittimamente operato, ma ha solo genericamente indicato che «al fine di favorire la tutela del diritto all'abitazione e all'esercizio di attività di impresa nella attuale fase di eccezionale crisi economica, i soggetti originariamente proprietari promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonché alla possibilità di effettiva riscossione del credito»;

            circa 13.000 immobili invenduti, soprattutto in conseguenza del progetto SCIP 2, torneranno alle amministrazioni - enti previdenziali (ENPALS, INAIL, INPS, INPDAP, IPOST e IPSEMA) che verseranno circa 1,7 miliardi di euro poi utilizzati per rientrare in possesso degli immobili e rimborsare i possessori dei bond emessi nel corso del tempo dalla società. Dal 2001 lo Stato passava alla SCIP gli immobili da mettere sul mercato. La società veicolo, dal canto suo, versava allo Stato una tranche del valore degli immobili utilizzando risorse derivanti dell'emissione di obbligazioni, sottoscritte da banche, istituti finanziari e simili;

            la stessa SCIP, infine, provvedeva a rimborsare i bond emessi attraverso i proventi delle vendite immobiliari; in sostanza: lo Stato incassava un'anticipazione su quella che sarebbe stata una vendita futura;

            ma il sistema non ha funzionato: da qui l'articolo 43-bis del richiamato decreto-legge cosiddetto milleprorghe;

            risulta chiaro all'interrogante che le somme versate - e a qualsiasi titolo richieste - subito prima del rogito dagli ex inquilini per poter esercitare la propria prelazione (legittimamente esercitata dal 2001), o le ricognizioni di debito «estorte» agli inquilini stessi per somme non dovute e, da ultimo ma certamente non meno importanti, le richieste di pagamento di oneri accessori condominiali oramai prescritti sono molto di più che un semplice «rischio implicito» del giudizio, risultando certa una prossima iniziativa giudiziaria per la ripetizione delle somme tutte illegittimamente percepite dalla IGEI e dalla Romeo Gestioni da parte degli inquilini e degli ex inquilini ora proprietari,

        si chiede di sapere:

            se e quali siano state le operazioni effettuate dal Governo, nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza e controllo, su INPS, IGEI e Romeo Gestioni;

            se e quali interventi urgenti il Governo - incluse eventuali direttive da impartire ai predetti enti - ai sensi del richiamato art. 43-bis intenda assumere al fine di: a) definire il contenzioso immobiliare in atto, attraverso la proposizione di specifiche soluzioni transattive; b) raggiungere il bonario componimento con gli ex inquilini e inquilini ormai prossimi a intraprendere azioni giudiziarie;

            se e quali misure il Governo adotterà per tutelare e salvaguardare i diritti di tutti i conduttori, sia di quelli che hanno esercitato la prelazione nell'esito positivo della vendita, sia di quelli che sono stati impossibilitati all'esercizio del diritto di opzione e hanno diritto al rinnovo del contratto.

 

Legislatura 16º - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 194 del 23/04/2009

 

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVI LEGISLATURA ------

 

194a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 23 APRILE 2009

(Pomeridiana)

_________________

Presidenza del vice presidente NANIA

_________________

RESOCONTO STENOGRAFICO

 

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00654 sulla dismissione del patrimonio immobiliare dell'INPS.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, con l'interrogazione 3-00654 il senatore Ramponi pone quesiti in ordine all'operazione di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

Al riguardo, occorre premettere che la legge n. 410 del 2001, che ha dato avvio al processo dì dismissione del patrimonio immobiliare pubblico attraverso lo strumento della cartolarizzazione, all'articolo 2, comma 2, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca semestralmente al Parlamento in merito ai risultati economico-finanziari conseguiti. In linea con tali disposizioni, l'amministrazione ha avviato un processo di monitoraggio dedicato alle dismissioni e ai proventi derivanti dalle operazioni in questione, anche a tutela dei portatori dei titoli, come previsto dall'articolo 7 dei decreti 18 dicembre 2001 e 21 novembre 2002, relativi rispettivamente alla prima e alla seconda operazione di cartolarizzazione. Sulla base di un business plan economico, i proventi derivanti dalle vendite hanno consentito alla SCIP il rimborso del debito contratto sui mercati con l'emissione dei titoli.

Per quanto riguarda le operazioni effettuate dal Governo nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza e controllo sull'ente gestore, si precisa che il controllo esercitato ha la finalità di verificare che gli impegni assunti dall'ente gestore nell'ambito dell'apposito contratto siano adempiuti secondo i criteri stabiliti. In proposito, si richiama l'allegato 4 ai decreti 30 novembre 2001 e 21 novembre 2002, relativamente alla prima e seconda operazione di cartolarizzazione, che sinteticamente riepiloga gli impegni e le obbligazioni a carico dei gestori. Inoltre, l'articolo 10 del citato contratto consente all'ente di delegare una parte delle attività di natura squisitamente gestoria ad apposite società, esclusa la rappresentanza nell'atto di compravendita, che l'ente stipulava in nome e per conto della SCIP.

Tale previsione contrattuale ha consentito la prosecuzione dei contratti di gestione in essere, stipulati tra taluni enti e le società di gestione prima dell'avvio delle operazioni di cartolarizzazione, riguardando attività quali la manutenzione, la riscossione dei canoni, la regolarizzazione catastale e così via, il cui contenuto non strategico, ma squisitamente operativo, non poteva essere svolto direttamente dall'ente, data la natura istituzionale del medesimo, nonché la non specifica professionalità in materia immobiliare.

Prima della procedura di liquidazione, la SCIP ha effettuato una puntuale due diligence sul portafoglio residuo, tesa a conoscere in modo capillare le situazioni di incaglio che hanno generato il contenzioso, soprattutto con riguardo alle posizioni debitorie da parte degli inquilini titolari di regolare contratto di locazione, ma non in regola con i pagamenti, o con contratti scaduti.

Si precisa, inoltre, che il trasferimento dei beni dagli enti alla SCIP ha congelato lo status giuridico-fattuale del patrimonio e, pertanto, come rilevabile dai decreti e dai contratti di gestione stipulati, agli enti non era consentito provvedere al rinnovo dei contratti scaduti, ad eccezione del portafoglio commerciale, nei modi e nelle circostanze previste dal decreto di trasferimento. In forza di quanto previsto dai contratti di gestione, con particolare riguardo all'impegno sottoscritto dagli enti di provvedere, ai sensi delle disposizioni vigenti, ma con la cura e l'attenzione del buon pater familias, sono state poste in essere tutte le procedure di conciliazione con gli inquilini o con le loro rappresentanze, tese a risolvere quelle situazioni legittimamente sanabili, al fine di consentire ai medesimi l'esercizio dell'opzione d'acquisto, secondo quanto prescritto dall'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 410 del 2001. Tale procedura ha consentito, nella maggior parte dei casi, di procedere alla vendita dei beni ai conduttori medesimi, tranne in limitate situazioni, che non sono state risolte a causa di problematiche attinenti l'effettiva titolarità del diritto all'acquisto.

Con riferimento ai diritti spettanti agli aventi diritto, l'articolo 43-bis, comma 12, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito nella legge n. 14 del 2009, dispone che gli stessi sono fatti salvi. Tale principio di salvaguardia era previsto anche nella legge n. 410 del 2001. Pertanto, il diritto all'acquisto del bene, sia in forma individuale che in forma collettiva, ove ricorrano i requisiti previsti dal menzionato comma 6, è inviolato e l'ente proprietario provvederà secondo la propria programmazione di vendita ad alienare alle medesime condizioni economiche richiamate dalla legge n. 410 del 2001, ivi compresa l'applicazione degli sconti ex lege e del riconoscimento dell'eventuale ulteriore coefficiente di abbattimento previsto dalla legge n. 104 del 2004, riconosciuti a quanti avessero manifestato la volontà d'acquisto del bene entro l'ottobre 2001, mediante l'invio di apposita raccomandata.

Per quanto riguarda, infine, la regolarizzazione contrattuale delle posizioni ancora non risolte, è indubbio che, stante l'esercizio da parte dell'ente della piena titolarità del bene, tale processo sarà agevolato ove ricorrano le circostanze che la disciplina generale in materia di locazione prevede che si concilino con il riconoscimento del diritto d'opzione contemplato dall'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 410.

Pertanto, conclusivamente si può affermare che l'intendimento del legislatore è quello di dare continuità al processo di alienazione del patrimonio degli enti, avviato ancor prima delle operazioni di cartolarizzazione, assecondando le aspettative di coloro che legittimamente vantano il diritto d'acquisto degli immobili ad essi locati.

RAMPONI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMPONI (PdL). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Pizza per la risposta articolata e precisa che segnala una seria attenzione ai quesiti che ho posto alla pubblica amministrazione.

Il testo dell'interrogazione era molto lungo se non prolisso, ma ciò per la necessità di entrare nei particolari per illustrare come questo fenomeno, che riguarda sostanzialmente la cessione di beni o di strutture dello Stato (in particolare appartamenti) a coloro che regolarmente vi abitavano o vi abitano, sia stato complicato da una serie di procedure assai discutibili che hanno fatto sì che una norma approvata nel 2001, che tra l'altro ha disciplinato un argomento già preso in considerazione dall'INPS e dagli altri organi di previdenza, oggi, nel 2009, veda ancora delle pratiche non risolte. Francamente, ciò è penoso, per non dire ridicolo. Parlo a nome di 11.000 inquilini (a meno che qualche procedura non sia stata complicata ulteriormente), e non di poche unità.

Come è possibile che gli enti incaricati di svolgere questa attività continuino, per esempio, a chiedere contributi assai discutibili quali quelli da me elencati nel testo della interrogazione? Come è possibile che nel 2008 il Governo sia costretto, con il citato articolo 43-bis, a sollecitare questi organi a provvedere perché in breve si realizzino dei semplici contratti? Lei ha giustamente evidenziato - e la legge lo prevedeva per coloro che non sono in regola con i pagamenti - la necessità di sanare la questione. Ma non mi riferisco a quei casi, ma alla gente che era in regola e che tuttavia è stata sottoposta ad una serie di procedure, ad un cambio di procedimenti sino ad arrivare ad una delega al signor Romeo, attualmente interlocutore di costoro, il quale è anche sotto inchiesta.

Ringrazio quindi il Governo per la serietà con la quale è venuto a riferire sulla questione, ma probabilmente in futuro mi permetterò di presentare una seconda interrogazione entrando più nel merito per ricevere una risposta chiara al mio ultimo quesito che testualmente recita: «se e quali interventi urgenti il Governo - incluse eventuali direttive da impartire ai predetti enti - ai sensi del richiamato art. 43-bis» che il Governo ha citato e scritto «intenda assumere al fine di: a) definire il contenzioso immobiliare in atto, attraverso la proposizione di specifiche soluzioni transattive», come recita lo stesso articolo, «b) raggiungere il bonario componimento con gli ex inquilini e inquilini ormai prossimi a intraprendere azioni giudiziarie». Infatti, se gli inquilini hanno intenzione di intraprendere azioni giudiziarie evidentemente ve ne sono le motivazioni; altrimenti nessun inquilino a cui la legge attribuisce la facoltà di ricevere in cessione l'appartamento che abita si sogna di innescare un procedimento giudiziario. Ed infine: «se e quali misure il Governo adotterà per tutelare e salvaguardare i diritti di tutti i conduttori, sia di quelli che hanno esercitato la prelazione nell'esito positivo della vendita, sia di quelli che sono stati impossibilitati all'esercizio del diritto di opzione e hanno diritto al rinnovo del contratto».

La speranza è che questo Governo, che ne ha la facoltà, la capacità e l'intenzione, possa incidere più direttamente sugli esecutori di quanto il legislativo ha stabilito, a tutela di questi cittadini, perché davvero non mi pare vi sia nessuna ragione di terribile complicazione.

Interrogazione sulla dismissione del patrimonio immobiliare dell'INPS

(3-00654) (31 marzo 2009)

RAMPONI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

            per esigenze di bilancio di Stato è stata normativamente prevista la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico riconoscendo a chi fosse all'epoca conduttore di immobile ad uso residenziale, di proprietà di enti pubblici previdenziali, il diritto di prelazione, esercitabile, se in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori, individualmente o collettivamente e sempre che fosse stata accertata in via definitiva la legittimità dell'assegnazione dell'immobile a suo tempo effettuata;

            il diritto di prelazione è riconosciuto non solo agli eredi del conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili oggetto della vendita ma anche ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati - e ai loro familiari conviventi - purché all'epoca nella detenzione dell'immobile, e sempre che fossero in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto;

            il piano di dismissione avrebbe dovuto attuarsi nel termine di cinque anni;

            in tal senso si vedano il decreto legislativo n. 104 del 1996 (recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare») e la legge n. 140 del 1997 (con cui veniva dettato il Programma straordinario di dismissione di beni immobiliari degli enti pubblici previdenziali);

            inoltre, il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, ha stabilito che l'acquisto sarebbe avvenuto ad un prezzo «determinato in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di mercato», quindi ad un prezzo di mercato riferito all'anno 2001 (art. 3, comma 7, del decreto-legge) «bloccato» proprio al momento (entro il 31 ottobre 2001) in cui il conduttore avrebbe esercitato la prelazione, fissando in tal modo inderogabilmente il prezzo di vendita (circostanza questa confermata dal decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41);

            con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2002, la proprietà degli immobili degli enti previdenziali, proprio nella realizzazione del piano di dismissione, è stata trasferita dall'INPS alla Società per la cartolarizzazione degli immobili pubblici (SCIP), che ha poi conferito apposita procura generale all'INPS (cui rimaneva la gestione degli immobili) specificando che i rapporti tra SCIP e enti previdenziali sarebbero stati regolati da apposito «contratto di gestione degli immobili trasferiti» regolante gli obblighi di trasferimento e versamento alla SCIP delle somme corrisposte a titolo di anticipi e depositi cauzionali, dagli acquirenti degli immobili, con compiti di vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

            quanto ai rapporti tra la SCIP - proprietaria dei beni oggetto di dismissione - e l'INPS - gestore degli stessi in forza di legge - venivano dettati i limiti e i contenuti statuendo in particolare che gli enti previdenziali avevano il potere di gestire i «contratti di locazione in essere» astenendosi al contempo «dal rinnovare i contratti di locazione relativi ad immobili residenziali e dall'estenderne la durata» e veniva stabilito che, in relazione agli immobili all'epoca non locati, era vietata la stipulazione di nuovi contratti di locazione;

            infine, unica condizione per poter divenire assegnatari e aventi diritto alla stipula della vendita era essere in regola con i canoni alla data della manifestazione dell'opzione di acquisto; sempre che fossero in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto essendo esclusa in assoluto la possibilità per gli enti, anche a nome della SCIP, di richiedere somme a titolo di canoni o indennità di occupazione o a qualsiasi altro titolo agli aventi diritto per il periodo successivo all'opzione, ciò poiché il prezzo di vendita era fissato a quella data e il periodo successivo non dava e non poteva dare né frutti ulteriori alla SCIP né obblighi ulteriori agli assegnatari;

            ciò nonostante, da allora, gli immobili sono stati gestiti prima da una società, addirittura soppressa (si veda il decreto legislativo n. 104 del 1996), la IGEI INPS, senza che l'INPS avesse mai conferito alcuna apposita procura per la gestione degli immobili, e ora dalla Romeo Gestioni S.p.A. per quanto riguarda gli immobili ex INPDAI (ora appartenenti al patrimonio dell'INPS);

            né la SCIP né l'INPS, per quanto risulta infatti, hanno mai dato alcuna procura ad IGEI o alla Romeo Gestioni S.p.A., e senza che sia mai stata indetta gara pubblica finalizzata alla scelta dell'appaltatore;

            non solo, la Romeo Gestioni e la IGEI INPS hanno dunque continuato a gestire tali immobili, nonostante la IGEI non fosse certo una società di capitali «specializzata», o dotata di una certa solidità finanziaria, e non sia dato sapere in base a quale titolo la Romeo Gestioni agisse, e a tutt'oggi agisca, poiché in effetti non si ha conoscenza di atti che l'autorizzino secondo quanto espressamente previsto dalla legge;

            ma anche volendo ammettere che tale requisito ci fosse stato (per la IGEI) o ci sia tuttora (per la Romeo Gestioni) attraverso un malizioso e illegale meccanismo di intervento di terzi soggetti, gli ex inquilini oggi proprietari sono stati costretti a versare alla proprietà e alla gestione di tali immobili somme non dovute che si ignora se e quando siano state riversate all'INPS e da questo ente alla SCIP;

            nonostante il dettato normativo individuasse quali soggetti potessero intervenire nell'operazione di cartolarizzazione solo l'ente gestore (ovvero l'ex proprietario dell'immobile) e il nuovo proprietario (ovvero la SCIP), o in ogni caso le società specializzate ed individuate tramite apposita gara pubblica, alcuni aventi titolo all'acquisto si sono trovati ad avere a che fare con un soggetto terzo, la IGEI INPS Gestione immobiliare S.r.l., in liquidazione dal 1996 a seguito di espressa disposizione normativa di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 104 del 1996, e altri ancora, ovvero gli ex inquilini di case INPDAI, con la Romeo Gestioni S.p.A.. Entrambe le società, immediatamente prima dell'acquisto, hanno provveduto a convocare gli inquilini che attendevano il rogito notarile, facendo loro presente che avrebbero dovuto pagare una somma ulteriore rispetto a quella sino ad allora corrisposta a titolo di canone di locazione o indennità di occupazione;

            più precisamente, agli inquilini delle case di ex proprietà INPS, la IGEI INPS ha richiesto la sottoscrizione di una ricognizione di debito, il cui importo sarebbe dato dalla differenza tra quello dell'ultimo canone di locazione stipulato tra le parti e quello che avrebbero dovuto pagare gli inquilini qualora si fosse addivenuti al rinnovo del contratto, rinnovo vietato tuttavia dalla legge;

            quanto agli ex inquilini di case INPDAI, poi passate all'INPS, questi o si sono visti chiedere dalla Romeo Gestioni la differenza tra il canone in essere e quello che sarebbe spettato qualora si fosse addivenuti al rinnovo, canone che gli inquilini hanno dovuto corrispondere tutto in un'unica soluzione prima dell'acquisto, o sono stati obbligati alla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione, con effetto retroattivo, e al pagamento delle differenze di canoni maturati;

            il tutto si ripete, ad avviso dell'interrogante in spregio del dettato normativo, senza contare che molte delle abitazioni gestite dalla Romeo Gestioni sono state vendute a chi le deteneva in attesa del rogito solo nel 2007, con ulteriore danno per l'inquilino che ha dovuto attendere ben sei anni per poter acquistare la propria casa e che nel frattempo ha continuato a pagare il canone ingiustamente;

            si noti che l'omessa sottoscrizione della ricognizione di debito nel caso della IGEI INPS, così come l'omesso versamento nel caso della Romeo Gestioni delle somme e/o della sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione, avrebbe comportato il mancato rilascio del nulla osta per addivenire, finalmente, al rogito notarile;

            numerosi cittadini, ex conduttori di immobili di proprietà degli enti previdenziali pubblici ed oggi proprietari, hanno segnalato che da alcuni anni esiste un contenzioso con il soggetto denominato IGEI INPS Gestioni immobiliari S.p.A. in liquidazione e, in particolare, che tale soggetto, dichiarando di agire per conto dell'INPS sulla base di una convenzione del 1992, stia agendo in giudizio al fine di recuperare somme di denaro piuttosto ingenti da parte degli ex conduttori «a titolo di differenza di indennità di occupazione dovuta dalla data di scadenza alla data del rilascio della dichiarazione attestante la regolarità della situazione contabile»;

            sia la Procura della Repubblica di Roma che la Procura regionale della Corte dei conti del Lazio hanno avviato delle indagini per approfondire tale situazione, verificando se vi siano possibili responsabilità per compimento di reati nei confronti degli ex conduttori, nonché responsabilità per danno erariale;

            ciò nonostante l'IGEI INPS Gestioni immobiliari S.p.A. in liquidazione il 23 e 24 dicembre 2008 ha notificato a svariate famiglie di ex inquilini atti di precetto per mancato pagamento di somme asseritamente dovute;

            la Romeo Gestioni S.p.A., infine, asserendo in ogni comunicazione di agire in qualità di gestore del patrimonio immobiliare INPS nel corso degli anni, ha continuato e continua tuttora a richiedere pagamenti di oneri accessori condominiali ormai prescritti oltre ad aver, nelle compravendite sino ad ora concluse, richiesto delle somme non dovute da parte degli ex inquilini che non avrebbero potuto rogitare senza la liberatoria e che a giudizio dell'interrogante si sono visti estorcere le somme così versate attraverso l'imposizione di un vero e proprio ricatto;

            con l'art. 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», per tentare di recuperare le somme «trattenute» e mai versate all'INPS e in considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e delle condizioni del mercato immobiliare e dei mercati finanziari, il Governo ha posto in liquidazione sia il patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2002, effettuata dalla SCIP, sia quello relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2002, e contestualmente ha sì «ritrasferito» la proprietà degli immobili de quibus agli originari proprietari (l'INPS) prevedendo un sistema per restituire le somme indebitamente percepite dagli enti di gestione che fino ad allora avevano illegittimamente operato, ma ha solo genericamente indicato che «al fine di favorire la tutela del diritto all'abitazione e all'esercizio di attività di impresa nella attuale fase di eccezionale crisi economica, i soggetti originariamente proprietari promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonché alla possibilità di effettiva riscossione del credito»;

            circa 13.000 immobili invenduti, soprattutto in conseguenza del progetto SCIP 2, torneranno alle amministrazioni - enti previdenziali (ENPALS, INAIL, INPS, INPDAP, IPOST e IPSEMA) che verseranno circa 1,7 miliardi di euro poi utilizzati per rientrare in possesso degli immobili e rimborsare i possessori dei bond emessi nel corso del tempo dalla società. Dal 2001 lo Stato passava alla SCIP gli immobili da mettere sul mercato. La società veicolo, dal canto suo, versava allo Stato una tranche del valore degli immobili utilizzando risorse derivanti dell'emissione di obbligazioni, sottoscritte da banche, istituti finanziari e simili;

            la stessa SCIP, infine, provvedeva a rimborsare i bond emessi attraverso i proventi delle vendite immobiliari; in sostanza: lo Stato incassava un'anticipazione su quella che sarebbe stata una vendita futura;

            ma il sistema non ha funzionato: da qui l'articolo 43-bis del richiamato decreto-legge cosiddetto milleprorghe;

            risulta chiaro all'interrogante che le somme versate - e a qualsiasi titolo richieste - subito prima del rogito dagli ex inquilini per poter esercitare la propria prelazione (legittimamente esercitata dal 2001), o le ricognizioni di debito «estorte» agli inquilini stessi per somme non dovute e, da ultimo ma certamente non meno importanti, le richieste di pagamento di oneri accessori condominiali oramai prescritti sono molto di più che un semplice «rischio implicito» del giudizio, risultando certa una prossima iniziativa giudiziaria per la ripetizione delle somme tutte illegittimamente percepite dalla IGEI e dalla Romeo Gestioni da parte degli inquilini e degli ex inquilini ora proprietari,

        si chiede di sapere:

            se e quali siano state le operazioni effettuate dal Governo, nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza e controllo, su INPS, IGEI e Romeo Gestioni;

            se e quali interventi urgenti il Governo - incluse eventuali direttive da impartire ai predetti enti - ai sensi del richiamato art. 43-bis intenda assumere al fine di: a) definire il contenzioso immobiliare in atto, attraverso la proposizione di specifiche soluzioni transattive; b) raggiungere il bonario componimento con gli ex inquilini e inquilini ormai prossimi a intraprendere azioni giudiziarie;

            se e quali misure il Governo adotterà per tutelare e salvaguardare i diritti di tutti i conduttori, sia di quelli che hanno esercitato la prelazione nell'esito positivo della vendita, sia di quelli che sono stati impossibilitati all'esercizio del diritto di opzione e hanno diritto al rinnovo del contratto.

Interrogazioni sul mancato rinnovo dei consigli di indirizzo e vigilanza degli enti previdenziali ed assicurativi

(3-00211) (17 settembre 2008)

DONAGGIO, AMATI, NEROZZI, PASSONI. - Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

            con decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 28 febbraio 2008, i Consigli di indirizzo e vigilanza di diversi enti sono stati prorogati fino al 28 luglio 2008 e conseguentemente il regime di prorogatio si è protratto ai primi giorni di settembre 2008;

            gli stessi Consigli di amministrazione degli enti, scaduti il 28 luglio 2008, sono anch'essi nella fase di prorogatio conclusasi anch'essa i primi giorni di settembre 2008;

            la vacanza nella funzione degli organi di vertice, determinatasi a partire dal 10 settembre 2008, pregiudica la capacità decisionale e gestionale degli enti, in particolare per quanto riguarda la delicatissima e complessa procedura di esame e di approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi;

            se, relativamente ai Consigli di amministrazione, simili ipotesi di vacanza sono affrontate conferendo ai Presidenti degli enti una funzione commissariale, per quanto attiene ai Consigli di indirizzo e vigilanza, nel caso di vacanza, appare necessario procedere sollecitamente alla loro nomina,

        si chiede di sapere:

            per quali ragioni, in costanza del regime di prorogatio, non si sia proceduto come doveroso al varo dei decreti di nomina dei Consigli di indirizzo e vigilanza e dei Consigli di amministrazione degli enti;

            quali provvedimenti il Governo intenda adottare al fine di impedire che il protrarsi della situazione descritta pregiudichi gravemente la stessa legittimità delle determinazioni gestionali;

            secondo quali tempistiche si intenda procedere al varo dei decreti di nomina dei componenti dei Consigli di indirizzo e vigilanza e dei Consigli di amministrazione degli enti.

(3-00421) (26 novembre 2008)

DONAGGIO, ZANDA, MUSI, NEROZZI, PASSONI, CASSON. - Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

            con il decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 28 febbraio 2008, i Consigli di indirizzo e vigilanza di diversi enti erano stati prorogati fino al 28 luglio 2008 e conseguentemente il regime di prorogatio si è protratto ai primi giorni di settembre 2008;

            in data 20 novembre 2008 il Governo ha provveduto a conferire al Commissario straordinario degli enti stessi le competenze spettanti al CIV, adducendo a motivazione del provvedimento stesso la mancata definizione delle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sottraendosi così ad una prerogativa di sua esclusiva competenza;

            gli stessi Consigli di amministrazione degli enti, scaduti il 28 luglio 2008, erano anch'essi nella fase di prorogatio conclusasi i primi giorni di settembre 2008 e con decreto del Governo i Presidenti del CIA sono stati nominati Commissari straordinari, di modo che la situazione che si è venuta a verificare pregiudica la capacità decisionale e gestionale degli enti, in particolare per quanto riguarda la delicatissima e complessa procedura di esame e di approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi;

            in maniera particolare il maggiore ente previdenziale, ovvero l'INPS, non ha ancora approvato il bilancio consuntivo per il 2007, adempimento che avrebbe dovuto essere effettuato entro maggio 2008- ; non è stata ancora predisposta la seconda nota di variazione del bilancio 2008, e non è ancora stato redatto il preventivo per il 2009;

            dall'esame della manovra di bilancio all'attenzione del Parlamento emerge che all'INPS verranno tagliati 4 miliardi di euro di trasferimenti (con una riduzione quindi da 79 a 75 miliardi) che saranno ripianati attingendo al Fondo lavoratori dipendenti;

            il Fondo stesso azzera in questo modo il proprio attivo. Ciò produrrà un disavanzo che verrà ripianato a sua volta attingendo al Fondo lavoratori parasubordinati alimentato dai giovani precari che ancora non dispongono dei requisiti per richiedere il trattamento pensionistico,

            si chiede di sapere:

            per quali ragioni non si sia proceduto, come doveroso, al varo dei decreti di nomina dei Consigli di indirizzo e vigilanza e dei Consigli di amministrazione degli enti utilizzando invece, in modo improprio l'istituto del commissariamento e, comunque, derogando al principio sin qui seguito secondo cui la rappresentanza del CIV spetta ad un rappresentante delle parti sociali per evitare la coincidenza tra controllore e controllato;

            quali provvedimenti il Governo intenda adottare al fine di impedire che la situazione descritta pregiudichi gravemente la stessa legittimità delle determinazioni gestionali;

            secondo quali tempistiche si intenda procedere al varo dei decreti di nomina dei componenti dei Consigli di indirizzo e vigilanza e dei Consigli di amministrazione degli enti;

            quali correzioni si intendano promuovere alle politiche di bilancio al fine di evitare che ai giovani precari sia richiesto di contribuire al ripianamento anche dei deficit di gestione prodotti dalla politica finanziaria del Governo rispetto all'azzeramento dell'attivo del Fondo lavoratori dipendenti.