COMUNICATO

 

Premesso che alcuni inquilini degli immobili Inail di Napoli siti in Via S. Capece e in Via Manzoni avevano già manifestato la volontà di acquisto del proprio appartamento in più riprese;

- che è pendente davanti al Tribunale Civile di Napoli giudizio n.r 27996/06 Sez. IX, G.I LAZAZZERA con il quale i ricorrenti inquilini, assistiti dall’Avv. Salvati di Milano e dall’Avv. Capuano di Napoli, hanno chiesto al giudice di veder riconosciuto il diritto degli stessi ad ottenere ex art 2932 c.c. il trasferimento del proprio alloggio condotto  in locazione ad un prezzo scontato sulla base degli stessi patti e condizioni riconosciuti agli inquilini di immobili in dismissione non classificati di pregio;

- che nelle more hanno ricevuto una formale proposta di acquisto nel mese di giugno, in cui l’unità immobiliare opzionata gli è stata offerta al prezzo di mercato senza sconto alcuno e a condizioni inaccettabili;

a seguito della presentazione di ricorso d’urgenza ex. Art. 700 cpc, promosso dagli stessi inquilini, assistiti sempre dall’Avv. Salvati e dall’Avv. Capuano , il Tribunale Civile di Napoli con ordinanza Rg. 25851/2007, emessa in data 21.07.2007 e depositata in cancelleria il 26.07.2007 Sez. IX, dal  G.I.  Dott. Lazazzera, ha emesso il seguente dispositivo:

 

visti gli art. 669 quater e 700 c.p.c., sospende le vendite delle unità immobiliari oggetto di causa, in Napoli alla Via Scipione Capace ed alla Via Alessandro Manzoni 131.

 

Pertanto l’A.G.O. ha riconosciuto che, una volta manifestata la propria volontà a comprare con raccomandata A.R. entro il 31.10.2001, l’inquilino ha acquisito il diritto ad acquistare al prezzo normativamente stabilito e quindi non a prezzo di mercato ma al prezzo scontato e riparametrato all’ottobre 2001.

Gli inquilini degli stabili di pregio hanno quindi gli stessi diritti di tutti gli altri .

 

L’effetto immediato di questo provvedimento è quello di aver ottenuto la sospensione delle procedure di vendita dei singoli appartamenti sino all’esito del giudizio in corso. In ogni caso le motivazioni che potete leggere nell’ordinanza allegata fanno ben sperare per un accoglimento pieno delle nostre tesi.

 

Napoli, 30 luglio 2007

Cordiali Saluti

Mario Milone

 

 

Allegato

 

Tribunale Civile di Napoli ordinanza Rg. 25851/2007, emessa in data 21.07.2007 e depositata in cancelleria il 26.07.2007 Sez. IX, dal  G.I.  Dott. Lazazzera,

 

 

 

Il Giudice Dott. Lazazzera, letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale precedente, assume quanto segue.

I ricorrenti ……………………., tutti attori nel giudizio pendente davanti a questo Giudice N.R. 27996/06- chiedono provvedimento ex art. 700 cpc in corso di causa volto alla sospensione delle vendite degli stabili di Via Scipione Capace 12 e alla Via A. Manzoni 131in Napoli.

Debitamente costituitisi l’Inail e la Scip chiedono di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, o, in subordine, rigettarsi la domanda perché inammissibile ed infondata.

In ordine alla questione del difetto di giurisdizione dell’A.G.O., per l’eccepita devoluzione alla giurisdizione dell’Autorità amministrativa del provvedimento di dismissione degli immobili ai sensi del punto a) dell’art. 23 bis della legge 6/12/1971 n. 1034, nel testo novellato dalla legge 21/07/2000 n. 1034, ricollegata in particolare alla centralità che assumerebbe la questione dell’ adottato procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare dell’Inail e dell’inclusione degli immobili tra quelli di pregio, và rilevato, in primo luogo, che alla cognizione del Tribunale, cui è stata sottoposta la questione della legittimità del procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico né quella della validità del provvedimento di inclusione degli immobili oggetto di causa tra quelli di pregio. Invero la prospettazione degli attori ricorrenti è rappresentata dall’assunto che tra le parti si sarebbe già perfezionato un contratto di compravendita degli immobili, in seguito all’esercizio tempestivo e rituale del diritto di opzione loro riconosciuto ex lege. E per tale ragione essi invocano una pronuncia ex art. 2932 c.c.

Pertanto appare sussistente la giurisdizione dell’AGO a decidere della domanda cautelare.

Invero, a seguito del trasferimento dei beni pubblici alla Scip S.r.l., del cui patrimonio essi entrarono a far parte, le attività dalla stessa poste in essere ai fini del trasferimento a terzi e dei beni stessi sono atti risultanti dall’attività imprenditoriale della medesima società, dunque atti di diritto privato, attuabili mediante gli strumenti civilistici ordinari. Pertanto essi sono atti negoziali tutelabili dinanzi al giudice ordinario.

Quanto al merito, và evidenziato che il ricorso è fondato e viene accolto.

Invero si è ripetutamente affermato che, nell’ambito della normativa in materia di dismissioni delle proprietà immobiliari degli Enti previdenziali “ questi ultimi non hanno una mera facoltà di dismettere ma un vero e proprio obbligo a farlo, anche se nel quinquennio, previsto dal D.Lgs. 104/96 non vi abbiano ancora provveduto, naturalmente rispettando il diritto degli inquilini alla prelazione, che è a tutti gli effetti un diritto potestativo all’acquisto. La prelazione presuppone una proposta di vendita: in questo caso, tale offerta (irrevocabile ai sensi dell’art. 1328 c.c.) è contenuta nella legge stessa e costituisce effetto immediato e diretto del vincolo alla dismissione. Pertanto, gli inquilini, che prima del 31.10.2001 abbiano manifestato la volontà d’acquisto con lettere raccomandate o con domanda giudiziale, hanno esercitato le prerogative riconosciute dalla legge, e, di conseguenza, il loro diritto all’acquisto si è definitivamente consolidato”.

Alla luce di tale orientamento, che si condivide integralmente, considerato che risulta che gli attori hanno idoneamente manifestato, in dette lettere al 31.10.2001, la loro volontà di acquistare, considerato altresì che il prezzo delle compravendite appare determinabile alla luce dei parametri normativamente stabiliti, appare dunque sussistere il fumus bonis iuris del diritto alla pronuncia ex. art. 2932 cc coltivato in causa dagli attori. Quanto poi al periculum in mora, esso - a fronte dell’iter di dismissione denunciato come in atto, senza alcuna contestazione da parte dei resistenti- appare ex se, posto che le eventuali vendite a terzi dei beni in questione, esporrebbe i ricorrenti al pericolo di dover rilasciare gli immobili- proprie abitazioni- ed attivare una tutela giurisdizionale ulteriore per il relativo recupero, con un danno sia economico che personale difficilmente risarcibile in termini monetari.

In definitiva, per le esposte considerazioni, in accoglimento del ricorso, viene disposta la sospensione delle vendite delle unità immobiliari in Napoli, alla Via Scipione Capace 12 e alla Via  A. Manzoni 131 oggetto di causa.

P.Q.M.

il giudice del Tribunale di Napoli, visto gli art. 669 quater e 700 c.p.c., sospende le vendite delle unità immobiliari oggetto di causa, in Napoli alla Via Scipione Capace ed alla via Alessandro Manzoni 131.

Napoli, 21.07.2007