SOPRAFFAZIONI ED INGIUSTIZIE

 

 

Napoli, 01.03.2007

 

La normativa che esclude gli immobili di pregio dall’abbattimento del 30% sul prezzo di vendita, quando sono occupati, è  <<irragionevole>>.

Il diniego agli inquilini di tali immobili del sacrosanto diritto di opzione all’acquisto esercitato entro il del 31 ottobre 2001, come previsto dalla Legge 24 aprile 2004 n. 104 per tutti gli altri inquilini, è <<arbitrario>>.

 

Il passato Governo è stato tenacemente contrario alla soluzione della questione.  

Basterà ricordare:

 

1. Il mancato rispetto del Governo alla risoluzione del 20 aprile 2004 della Camera dei Deputati, approvata con maggioranza trasversale comprendente molti parlamentari della stessa compagine di centro destra, che impegnava il Governo al superamento della questione.                                             

 

2. Gli ostacoli del Sottosegretario all’Economia On. Armosino, alla discussione in Aula del  disegno di legge n. 5478 del 7/12/2004  presentato da 40 Deputati, abbandonato dopo l’esame in nove sedute della Commissione  Finanze della Camera dei Deputati.

 

3. Le bugie sulla dimensione del problema.

Per anni il Sottosegretario all’Economia ha dichiarato come non si potesse applicare l’abbattimento sul prezzo di vendita per gli immobili di pregio perché il mancato incasso avrebbe comportato un enorme onere finanziario, tenuto conto che il patrimonio interessato a questa qualificazione veniva stimato intorno al 10% sul totale delle 56.000 unità residenziali in vendita con SCIP 2.

A conti fatti, invece, la modifica della normativa del 2001 riguarda soltanto 1.500 alloggi occupati.

 

 4. Il silenzio mantenuto dopo la relazione del Tesoro ai mercati finanziari, a cui è stato fatto riferimento nella discussione verbalizzata per la interrogazione 5-04857del 27 ottobre 2005.

Il Ministero del Tesoro “”“ha sottolineato come le ricadute positive che potrebbero essere determinate da una sanatoria che faciliti la dismissione di tutti gli immobili di pregio e come non si alterano minimamente i piani finanziari della dismissione; si evita inoltre l’insorgere di ulteriori contenziosi dagli esiti incerti”””.

L’attuale silenzio mantenuto dal Ministero dell’ Economia dopo il recente verdetto negativo della Fitch che ha declassato i titoli di Scip 2 categoria B2 da AA a –AA perché il portafoglio residuo non corrisponderebbe  al la valore indicato dallo stesso Ministero.

 

5. La mancata trasparenza di tutto il lavoro di individuazione degli immobili di pregio.  L’inserimento o meno degli immobili nell’uno e nell’altro dei 5 decreti ministeriali individuativi del pregio, emessi del 2002 al 2005, è stato lasciato a manovre di ogni tipo presso gli enti gestori e presso l’Agenzia del Territorio, manovre che sono causa della intollerabile disparità di trattamento tra gli inquilini e che hanno provocato anche l’indagine disposta il 9 maggio 2006 dall’Alto Commissario per la lotta alla corruzione nella Pubblica Amministrazione.

 

6. Le amene dichiarazioni alla Commissione Bicamerale del Parlamento nella audizione del 6 aprile 2005 da parte del Sottosegretario all’Economia circa il fatto che “”“sarebbe più interessante per i contribuenti italiani ritirare gli immobili dal mercato, senza troppo preoccuparsi degli inquilini, responsabili di danno economico alla collettività e che risultano amici degli amici, vicini al potere di gestione degli enti”””. Stupidaggini del genere non riguardano certamente le 1.500 famiglie degli inquilini (pensionati e lavoratori). 

 

 

l’ insopportabile  disparità  di  trattamento

 

Troppe le disparità di trattamento tra i 1.500 inquilini degli immobili di pregio e gli 86.000 inquilini degli altri immobili venduti o da vendere (Scip1 + Scip 2).

 

1.  Disparità di trattamento tra gli inquilini di immobili venduti entro il 2001 o offerti in vendita  entro il 2001  e quelli degli immobili successivamente cartolarizzazti. A chiusura della 1a operazione di cartolarizzazione sono state vendute 26.000 case  tra cui certamente molte sarebbero state classificate di pregio se avessero avuto la sfortuna di essere interessate dai successivi decreti ministeriali di individuazione.

 

2. Disparità di trattamento tra gli inquilini di immobili valutati in tempi diversi com’è avvenuto, ad esempio, a Roma in Via del Vignola 88 e 111 ed in Via Signorelli 8  qualificati immobili di pregio perché valutati nel 2005.

Mentre sono stati venduti come immobili non di pregio e quindi con gli abbattimenti del prezzo di vendita gli stabili valutati nel 2003 dello stesso quartiere Flaminio e precisamente: Via Flaminia 443/a, Via del Perugino 3 e 4, via Andrea Sacchi 3 e 4, via Giulio Romano 38, via Allegri da Correggio 3, via Costabella 26, Lungotevere della Vittoria 10/b, via Ortigara 3/b e Viale Carso 67.  

L’individuazione degli immobili come di pregio è stata fatta, cioè,  quando gli Enti ne hanno richiesto la valutazione e/o quando l’Agenzia del Territorio l’ha notificata agli Enti. Questo significa che, variando nel tempo la valutazione degli immobili sul mercato e variando, quindi, semestralmente la soglia di valutazione al di sopra o al di sotto della quale l’immobile viene considerato di pregio o non di pregio, l’individuazione è risultata casuale, se non discrezionale; è derivata cioè dal momento scelto dall’Ente gestore per la richiesta di valutazione o dal momento scelto dell’Agenzia del Territorio per la risposta contenente la valutazione.

 

3. Disparità di trattamento addirittura tra gli inquilini dello stesso stabile, come è avvenuto, ad esempio, a Napoli, in Piazza Medaglie d’oro 35.  In questo stabile è iniziata la vendita con offerte del gennaio 2000 a 24 inquilini di una scala con ingresso laterale allo stabile. La procedura è stata interrotta poi con il trasferimento alla SCIP e la cartolarizzazione; l’immobile è stato qualificato di pregio nel 2003.  Oggi si pretende di vendere i rimanenti 78 alloggi agli inquilini dello stesso stabile al prezzo corrente di mercato, senza l’abbattimento di prezzo come case occupate, in altri termini ad un prezzo triplicato.

 

4. Disparità di trattamento quando s’è trattato di rettificare erronee qualificazioni di pregio.  Valga, ad esempio, l’iniziativa dell’Agenzia del Territorio di Milano n. 39896 del 12 maggio 2004 di annullare l’inserimento tra gli immobili di pregio decretato il 1 aprile 2003 per gli stabili di Corso Italia 45 e Via di P.ta Romana 5 a Milano, proposta accolta con il  decreto 16 settembre 2004.

L’inerzia dell’Ufficio di Napoli, invece, di fronte all’ inserimento di ben 4 immobili nel decreto individuativo del pregio dell’ 1/4/2003  qualificati di pregio quando  gli immobili non facevano parte del perimetro zona A-Centro storico nè vi risultano inclusi col nuovo P.R.G. del 24 maggio 2004, come riconosciuto dal T. A. R.  per la Campania con sentenza n.9711 del 16 giugno 2004

 

5. Il  gravissimo episodio della sottrazione dell’ elenco di 25 immobili di Roma dagli allegati al Decreto Ministeriale 16/9/2004 individuativo del pregio. 

L’elenco era apparso il 23/9/2004 sul sito del “Il Sole 24 Ore” e non è risultato allegato con la pubblicazione del decreto in G.U. n. 227 del 27/9/2004. L’episodio denunciato con l’interrogazione parlamentare 5-03527 n. 521 del 5/10/2004 non è stato mai smentito. Quando, dopo circa un anno, è stato emesso l’ altro decreto per gli immobili di Roma in data 16/9/2005, “sono risultati venduti poche settimane prima, applicando agli inquilini i prezzi di mercato del 2001, ridotti poi del 30 %, ” gli immobili di Via Valenziani 12 e 16, di Via Raffaele Cadorna 13, Via Piemonte 53, Via Piave 29.

v.Atti sedute Commissione Finanze 5-4660 del 27/7/2005 e  5-04857 del 27/10/2005.

 

6.  La vera e propria soperchieria fatta, ad esempio, nei confronti degli inquilini di alcuni stabili di Roma, in Via Crescenzio 9 e 17/a,  Piazza Cavour 10,  Piazza Adriana 8 e 10,  Via Panama 37. 

Si tratta di “immobili ubicati in zone non pregiate”, come dichiarato dal Sottosegretario Armosino nella seduta 04857 del 10 novembre 2005 della Commissione Finanze. Tali immobili non sono stati oggetto di contenzioso, ciò nonostante sono stati mantenuti per quattro anni sotto la ritorsione di ritirarli dalle vendite.  Soltanto dopo le interrogazioni in Parlamento sull’anomalo ritardo, mai chiarito, gli inquilini hanno potuto acquistare gli alloggi a gennaio 2006 – giustamente - al prezzo di mercato del 2001 e con l’ abbattimento del 30 % come case occupate non di pregio.

 

7. Il sopruso mantenuto nei confronti degli inquilini di Viale Parioli 47/A di Roma, stabile inserito nel decreto del 16/9/2005 tra quelli di pregio, con una disparità di trattamento con i vicini stabili di Piazza della Rimembranza 11 e di Via Domenico Chelini 20.

Gli inquilini di Viale Parioli 47/A  - pur avendo già esercitato sia nel  1999 sia nel 2001 l’opzione di acquisto degli alloggi -  sono stati costretti ad instaurare un giudizio ordinario e solo così hanno ottenuto piena ragione (sentenza n. 15915 del 2006 del Tribunale Civile di Roma).

 

8. L’odiosa ritorsione, più volte minacciata dal Sottosegretario all’Economia, di ritirare dalla vendita quegli immobili nei cui riguardi si fosse profilato, nello svolgimento dei giudizi, un orientamento della Magistratura favorevole agli inquilini.

Ritorsione attuata, poi, con una gravissima sopraffazione  che lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale ed il sistema dell’efficacia del giudicato, con il ritiro dalle dismissioni dei due edifici di Roma, in via Nicola Salvi  e in via Colle Oppio  fatto con la legge 2/12/2005 n. 248. 

Gli inquilini avevano vinto il ricorso al T.A.R. per il Lazio e al Consiglio di Stato, con sentenze che annullano la qualificazione di pregio per i due immobili. Il Consiglio di Stato, ora, con ordinanza di rimessione 6 giugno 2006 n. 4739, ha chiesto alla Corte Costituzionale il “”“giudizio di legittimità costituzionale sulla norma che statuisce il ritiro dalla vendita dei due stabili, determinando una irragionevole discriminazione che appare palesemente arbitraria”.

 

Alberto Aveta - 333. 334.6779                               

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