R.G. 42620/07

Sentenza  N. 5935/09

Rep. 4809/09

 

REPUBBLICA ITALIANA,

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

IV Sezione Civile

 

 

Il Giudice Istruttore Dott. Laura Tragni, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.

 

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato promossa con atto di citazione ritualmente notificato da

………………………, elettivamente domiciliato in Milano via Freguglia n. 2, presso lo studio degli Avv.ti Rocco Condello e Vincenzo Minasi che lo rappresentano e difendono per procura incalce all’atto di citazione

ATTORE-

contro

I.N.P.S. (C.F.80078750587) in proprio, quale successore del soppresso I.N.P.D.A.I. nonchè quale procuratore speciale della S.C.I.P. srl (C.F. 00825791004) rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti nn. 28913 e 22830 di Repertorio per Notaio Lupo, dagli Avv.ti Maria Carla Omodei Zorini e Salvatore Guerrera ed elettivamente domiciliato presso l’Ufficio legale Inps di Milano, via Maurizio Gonzaga n. 4/6,

-CONVENUTI-

All’esito della discussione orale svoltasi nel corso dell’odierna udienza e sulle conclusioni precisate come a verbale che precede, il G.U., visto l’art. 281 sexies c.p.c.

• ritenuta preliminarmente l’infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata da parte convenuta;

• rilevato, invero, che la domanda oggetto del presente procedimento non investe il profilo di legittimità degli atti amministrativi relativi alla procedura di dismissione del patrimonio immobiliare dell’ente pubblico, rispetto al quali sarebbe ravvisabile la posizione di interesse legittimo da parte dell’attrice e 1a conseguente giurisdizione del Giudice Amministrativo, ma il diritto soggettivo al trasferimento, ex art. 2932 c.c., della proprietà di un immobile a seguito del perfezionamento di un contratto preliminare di compravendita ricollegabile ad una attività di diritto privato attuabile mediante l’utilizzo degli strumenti civilistici comuni;

• rilevato che non appare pertinente, al fine di radicare la giurisdizione amministrativa, il richiamo alla norma di cui all’art. 23 bis L. 1034/71 non contenendo la stessa disposizioni sulla giurisdizione ma limitandosi a dettare particolari regole procedurali per giudizi già di competenza del Giudice amministrativo senza modificare i normali criteri di riparto (cfr. Cass. S.U. n. 20322/06, Cass. S.U. n.10726102);

• ritenuto, quanto al merito della causa, che se anche le complesse operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico sono indubbiamente connotate dalla rilevanza diretta dell’interesse pubblicistico di cui l’ente è portatore, tuttavia non può dubitarsi che l’esito finale ditale iter procedimentale si sia tradotto, nel caso di specie, in una manifestazione di volontà negoziale accettata dalla controparte il cui legittimo affidamento all’ottemperanza del vincolo contrattuale così formatosi (art. 1372 c.c.) è tutelato attraverso gli strumenti civilistici all’uopo previsti dal vigente ordinamento;

• rilevato, invero, che la lettera datata 8/9/06 (doc. 5 fascicolo di parte convenuta) inviata dall’INPS all’attore ed avente ad oggetto la vendita dell’unità immobiliare e relative pertinenze concessa in locazione al signor ……………. configura una proposta irrevocabile (art. 1329, 1331 c.o.) contenente tutti gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è preordinata con -fissazione del termine (50 giorni dalla data dell’accettazione) entro il quale i contraenti devono stipulare il contratto definitivo ed indicazione del nome del Notaio incaricato;

• rilevato che in data 22/09/06 l’attore ha accettato nei termini e con le modalità richieste dall’INPS, la suddetta proposta manifestando la volontà di acquistare la predetta unità immobiliare esercitando il relativo diritto di opzione e che in tal modo si è concluso un contratto qualificabile come contratto preliminare inidoneo  a immediatamente l’effetto traslativo della proprietà ma idoneo a far sorgere l’obbligo di stipulare il definitivo cristallizzando definitivamente le condizioni dell’accordo, con la conseguente irrilevanza delle vicende successive che hanno interessato Io stabile di Corso di Porta Romana 51, ivi compresa la determinazione di cui al D.M. 13/4/2007 che ne ha stabilito la natura di immobile di pregio;

• rilevata invero la corretta individuazione del prezzo di vendita alla stregua dei parametri e delle disposizioni vigenti al momento della conclusione del preliminare e l’irrilevanza delle vicissitudini narrative e procedimentali successive a tale momento;        

• rilevata quindi la sussistenza dell’obbligo per il convenuto di dar seguito al trasferimento dell’immobile secondo le condizioni ed al prezzo di cui al contratto preliminare perfezionatosi nel settembre 2006;

• ritenuto pertanto ingiustificate il comportamento assunto successivamente dall’INPS fondato sulla nuova normativa (D.M. 13/4/2007 in vigore dall’ 11/5/2007) che ha incluso l’immobile di Corso di Porta Romana 51 tra quelli di pregio, dal momento che tale sopravvenienza, in assenza di espressa previsione contraria, non può avere effetto retroattivo e dunque non può che disporre per il futuro;

• ritenuto, altresì, che non appare pertinente il richiamo all’art. 1339 c.c., atteso che non si tratta di colmare una lacuna del contratto o di sostituire una clausola contrattuale difforme da norme imperative ma di una modifica in ordine alla qualità del bene oggetto del contratto (pregio dell’immobile) che non può annullare il vincolo contrattuale regolarmente assunto in conformità alla normativa vigente al momento della sua conclusione;

•          ritenuta, invece, non accoglibile nè la domanda di risarcimento dei danni posto che l’attore non ha provato né si è offerto di provare alcuna circostanza a sostegno della stessa, avendo chiesto la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni senza articolare sul punto alcuna istanza istruttoria nè la domanda di riduzione del prezzo in base ai canoni di locazione pagati non avendo allegato ai riguardo alcun elemento in ordine alla sussistenza e quantificazione degli assenti versamenti;

•          ritenuto che le spese sostenute dall’attore, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del convenutoti Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, respinta ogni ulteriore, diversa e contraria istanza, difesa ed eccezione e definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata così provvede:

1)         respinge l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa di parte Convenuta;

2)         visto l’ 2932 c.c., dispone H trasferimento dalla S.C.I.P.srl a favore di ……….., della proprietà dell’appartamento sito In Milano, Corso di Porta Romana 51, Categ. A3, Scala …., Piano …, Interno .., con relative pertinenze costituite da cantina e soffitta ……. e box ….. così censito al N.C.E.U. del Comune di Milano: foglio 438, mapp. 176, sub. ….. quanto all’appartamento; foglio 438, mapp l76, sub. ……. quanto alla cantina e foglio 438, mapp. 176, sub……. quanto al box, previo versamento del prezzo complessivo di € ………………. come indicato nella proposta contrattuale 8/9/2006;

3)         ordina alla competente Agenzia del Territorio - Conservatoria dei RR.II. di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;

4)         rigetta la domanda attorea di risarcimento danni e di riduzione del prezzo di acquisto;

5)         condanna il convenuto a rifondere all’attore le spese di giudizio che si liquidano in complessivi € …………… di cui € ………….. per spese, € …………… per diritti ed € ………….. per onorari, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.

La presente sentenza si intende pubblicata con la lettura datane in udienza.

Così deciso in Milano, Il 5/5/2009

 

                      Il Giudice

                          Dott. Laura Tragni