REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale di Napoli nella persona del dott. Roberto Cresso della 9.a Sezione Civile ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

 

Nella causa civile N. R.G. 26126/06 passata in decisione il 25.02.2009

 

TRA

i Sig.ri :

(n. 24 attori……omissis), tutti residenti in Napoli, Via Crispi, 72 - attori

 

NONCHE’

 

i Sig.ri:

(n. 65 attori…….omissis),tutti residenti in Napoli alla P.zza Medaglie d'Oro, 35 - attori

 

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Salvati del foro di Milano e dall'Avv.to Fulvio Capuano con studio in Napoli alla Via De Pretis ed ivi e1ettivamente domiciliati

           

CONTRO

 

il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministri p.t. - rapp.ti e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con domicilio  in Napoli alla Via A. Diaz 11 -     convenuti

Nonché

 

SCIP - Società CARTOLAR1ZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI S.r.l. con sede in Roma alla Via Eleonora Duse, 53 convenuta

 

Nonché

 

I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante p.t. convenuto - con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, 21 ed in Napoli alla Via Galileo Ferraris - quale mandatario della società Scip - rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Cosimo Silvestro e Gianluca Tellone elett.te dom.ti presso l’avvocatura Regionale INPS, Via Medina n. 61

Nonché

 

AGENZIA DEL TERRITORIO, Direzione Generale anzi Centrale Affari Generali e Legali in persona del legale rappresentante in carica p.t.  con sede in Roma, Via Leopardi 5 – convenuta anzi litis consorte necessaria       

                                     

Nonché

 

AGENZIA DEL TERRITORIO Ufficio Provinciale del Territorio di Napoli in persona del legale rappresentante in carica p.t.  con sede in Napoli, Via De Gasperi 1/18 - (litis consorte necessaria).                                                                                            

CONCLUSIONI

 

i difensori delle parti costituite in giudizio concludono come dai rispettivi atti difensivi.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con atto di citazione notificato in data 3 e 4 luglio 2006 gli attori menzionati in epigrafe tutti conduttori di unità immobiliari facenti parte dei fabbricati in Napoli alla Via F. Crispi, 72 ed alla P.zza Medaglie d'Oro, 35 convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Napoli il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Scip - Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici - S.r.l. e l’INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale in via solidale e congiunta per sentire così provvedere:

a)   in via principale ritenuto che l’opzione attribuita ex lege a ciascuno degli attori abbia la natura di proposta irrevocabile di compravendita degli immobili rispettivamente indicati in domanda, e che pertanto la dichiarazione scritta della volontà di acquistare originariamente formulata abbia costituito accettazione di tale proposta, dichiararsi avvenuto l’effetto traslativo dalla convenuta proprietaria, in capo a ciascuno degli attori per i medesimi immobili ed il conseguente acquisto del diritto di proprietà e pertanto pronunciare sentenza ai sensi e per gli effetti ex art. 2932 c.c., che produca per ciascun attore gli effetti del contratto di compravendita avente ad oggetto rispettivamente le unità immobiliari, di cui agli atti e per il prezzo ivi riportato, corrispondente al valore catastale moltiplicato per cento, prezzo che ciascuno degli attori offre formalmente con il presente atto per il rispettivo immobile posto in Napoli alla Via F. Crispi, 72 ed alla P.zza Medaglie d’Oro,35.

Ordinarsi in caso di accoglimento della domanda o di quella subordinata di cui al punto b)  o di quella ulteriormente subordinata al punto c), al Dirigente dei servizi di Pubblicità Immobiliare di Napoli 1° di procedere a favore di ciascuno degli attori in forza del rispettivo titolo alla trascrizione del trasferimento di proprietà degli immobili rispettivamente opzionati a norma di legge con esonero da ogni responsabilità. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si costituivano in giudizio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia del Territorio e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS, in proprio ed in qualità di Procuratore della Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici (SCIP) impugnando la domanda attorea, perché inammissibile, improponibile ed infondata eccependo quanto segue: 1) carenza di giurisdizione del giudice adito; 2) inammissibilità ed infondatezza della domanda ex c. 20 dell’art. 3 del d.l. 351/2001 che escludeva quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13. Vinte le spese. Prodotta documentazione ed esaurito l’iter processuale si giungeva all’udienza del 25.02.2009. In tale sede il giudicante introitava la causa a sentenza concedendo alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c. (60+20)

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Preliminarmente si da’ atto che gli originari attori (n. 3 …………… omissis) hanno rinunziato alla domanda e pertanto nulla vi è da provvedere in relazione alle domande delle stesse nonché in relazione alle spese di giudizio che si intendono compensate.

In ordine alla questione del difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, per la eccepita devoluzione alla giurisdizione dell’autorità amministrativa del procedimento di dismissione degli immobili (art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, nel testo novellato dalla legge 21 luglio 2000 n. 1034), si rileva che all’attenzione del Tribunale non è stata sottoposta la questione della legittimità del procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, né quella della validità del provvedimento di inclusione degli immobili oggetto di causa tra quelli di pregio.

Invero la domanda degli attori parte dall’assunto che tra le parti si sarebbe già perfezionato un contratto di compravendita degli immobili, in seguito all’esercizio nei termini e nei modi di legge del diritto di opzione loro riconosciuto ex lege. E’ per tale ragione che essi invocano una pronuncia ex art. 2932 c.c.. pertanto appare sussistente la giurisdizione dell’A.G.O. a decidere sulla controversia. Invero, a seguito del trasferimento dei beni pubblici alla Scip S.r.l., le attività dalla stessa posta in essere ai fini dei trasferimento a terzi dei beni stessi, sono atti rientranti nell’attività imprenditoriale alla medesima società, dunque atti di diritto privato, attuabili mediante gli strumenti civilistici comuni. Pertanto essi sono atti negoziali tutelabili dinanzi al giudice ordinario.

Nel merito la domanda attorea è fondata in fatto e diritto. Tanto risulta dalla natura della presente causa.

Trattasi infatti di una procedura iniziata da parte dell’Ente convenuto INPS, il quale negli anni 1997/1998 ha spedito agli inquilini una proposta scritta nella quale chiedeva ai conduttori di manifestare il diritto di opzione al fine dell’acquisto definitivo dell’immobile e gli inquilini o quasi tutti, hanno fatto valere la loro opzione ed ancora, con lettere raccomandate dal 27 al 31 ottobre 2001, anche avvalendosi di quanto sancito dalle disposizioni transitorie dal d.l. 351/2001, essi ribadivano la loro decisione di procedere all’acquisto per cui essendo stati gli immobili di cui è causa ripetutamente opzionati essi si possono considerare compravenduti sulla base della rendita catastale moltiplicata per cento ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 5 del D.Lgs. 104/1996. Pertanto i convenuti erano e sono obbligati a stipulare i contratti di compravendita relativi a tutti gli attori menzionati in epigrafe e ognuno di essi dovrà ricevere in proprietà l’immobile di cui è attualmente conduttore. Poi bisogna considerare ciò che dice la Suprema Corte di Cassazione in merito alla problematica da noi affrontata e la stessa così recita: “nell’opzione il promittente se nulla deve fare di positivo per la conclusione del contratto definitivo, deve tuttavia mantenere un comportamento di astensione affinchè la conclusione del contratto definitivo non sia impedita” (in tal senso v. Cass. Civile sezione seconda 16 maggio 1975 n. 1893). Quindi da questa sentenza si comprende bene perché le convenute non hanno fatto nulla per portare a termine i molteplici contratti di vendita con i rispettivi conduttori nonostante il D.Lgs. 104/1996 stabiliva che i suddetti immobili dovevano essere venduti entro 5 anni sulla base della rendita catastale per cento stabilendo a carico dell’Ente un vero e proprio obbligo alla vendita. Inoltre va osservato in ordine alle cosiddette abitazioni di pregio di cui fa esplicita menzione la parte convenuta che vi è un decreto esibito in copia dai convenuti e lo stesso porta la data del 1° aprile 2003 e quindi alcuni anni dopo la data del 1997/1998. Lo stesso non avendo efficacia retroattiva, non può essere assolutamente applicato nel nostro caso.

Pertanto alla luce delle suddette osservazioni si conferma ciò che sopra si è gia detto e dunque, appare pienamente fondato il diritto degli attori tutti alla pronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c.. Pertanto, ritenuto che la opzione attribuita ex lege agli attori abbia natura di proposta irrevocabile di compravendita degli immobili indicati nello schema che segue e che la dichiarazione scritta abbia costituito accettazione di tale proposta, va dichiarato l’effetto traslativo dall’Inps già Scip s.r.l. in capo a ciascuno degli attori, dell’acquisto del diritto di proprietà in relazione agli stessi immobili descritti ai sensi ex art. 2932 c.c. con pronuncia avente effetto del contratto di compravendita per le unità immobiliari indicate nella comparsa conclusionale che qui di seguito si riportano con il relativo prezzo, corrispondente al valore catastale moltiplicato per cento, relativamente agli immobili siti Napoli alla Via F. Crispi,72 ed alla P.zza Medaglie d’Oro,35 .

 

(Tabelle per i singoli due stabili ………………… omissis)

 

Va disposto che in esecuzione della presente pronuncia gli attori stessi versino il prezzo dell’acquisto dell’immobile a mezzo bonifico bancario, o con mezzo equipollente, in favore dell’Inps – attuale proprietaro ex art. 43 bis della Legge 14/2009 - sul conto corrente intestato ad esso Istituto, affinché la ricevuta del bonifico valga quale quietanza del prezzo.

Va infine ordinato al Dirigente dei servizi di Pubblicità Immobiliare di Napoli di procedere, in favore di ciascuno degli attori ed in forza del rispettivo titolo, alla trascrizione degli immobili rispettivamente trasferiti ex art2932c.c., con esonero da ogni responsabilità.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti -in solido, con attribuzione ex art. 93 c.p.c..

La provvisoria esecuzione è per legge.

 

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Napoli, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede, in accoglimento delle domande degli attori (……………. Omissis), conduttori del fabbricato in Napoli alla P.zza Medaglie d’Oro,35 e nei confronti dei convenuti Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Scip s.r.l. ed INPS, nonché Agenzia del territorio - Direzione Centrale Affari Generali e Legali - e Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale del Territorio di Napoli - tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore:

a) dichiara avvenuto l’effetto traslativo dall’INPS - attuale proprietario ex. Art. 43 bis L.14/2009 - in capo a ciascuno degli attori ed il conseguente acquisto del diritto di proprietà ex art. 2932 c.c. ed in relazione alle unità immobiliari di cui al prospetto indicato in parte motiva per gli attori e per il prezzo pure riportato in parte motiva corrispondente al valore catastale moltiplicato per cento;

b) dispone il versamento da parte degli attori del prezzo per gli immobili rispettivamente loro trasferiti a mezzo bonifico bancario (o altro mezzo equipollente) in favore dell’INPS -  sul conto corrente intestato ad esso Istituto da valere quale quietanza;

c) ordina al Dirigente dei Servizi di Pubblicità Immobiliare di Napoli 1° di procedere in favore di ciascuno degli attori ed in forza del rispettivo titolo, alla trascrizione degli immobili rispettivamente loro trasferiti, con esonero da ogni responsabilità;

d) condanna i convenuti tutti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore degli attori che si liquidano in euro ……….. per spese vive, euro ……… per diritti ed euro ……….. per onorari di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge con attribuzione agli avvocati Giovanni Salvati e Fulvio Capuano.

e) dichiara la sentenza esecutiva tra le parti

 

Napoli, 19 giugno 2009

 

                                                                                      Il Giudice

                                                                        (Dott. Roberto Cresso)