Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01978


Atto n. 4-01978

Pubblicato il 22 settembre 2009
Seduta n. 255

RAMPONI - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. -

Premesso che:

il Governo con l’art. 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha posto in liquidazione la Società di cartolarizzazione immobili pubblici (SCIP) e ha disposto il trasferimento del patrimonio residuo agli enti originari proprietari, che procedono ora alla vendita diretta degli immobili;

in base al comma 12 del menzionato art. 43-bis, gli enti “Al fine di favorire la tutela del diritto all’abitazione (...) promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive (...) che comportino l’immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio”;

l’ultimo decreto interministeriale del 21 maggio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2009) a distanza di 6 anni dal primo decreto interministeriale del 1° aprile 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003 (annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 577 dell’11 dicembre 2007), individua per la seconda volta di pregio sei immobili di Napoli (quattro di proprietà dell’INAIL siti in viale Michelangelo, via Bernini, via Giotto e S. Lucia e due di proprietà dell’INPS siti in via Crispi e piazza Medaglie d’Oro);

l’INAIL, in data 27 agosto 2009, a seguito del citato decreto ha inviato una “nuova lettera per l’esercizio del diritto di opzione agli inquilini dei suoi stabili di viale Michelangelo, via Bernini, via Giotto e S. Lucia al prezzo pieno di mercato e senza alcuno sconto;

è pendente davanti al Tribunale civile di Napoli il giudizio n. 3331/07 sez. IX, giudice ordinario dottor Di Vaio, con il quale gli inquilini dei suddetti stabili hanno chiesto al giudice di veder riconosciuto il diritto degli stessi ad ottenere ex art. 2932 codice civile il trasferimento dei propri alloggi, regolarmente condotti in locazione, al valore catastale moltiplicato per cento come già successo per gli altri due immobili INAIL di Napoli siti in via Manzoni ed in via S. Capece con la sentenza del giudice ordinario dottor Lazazzara n. 169/2009 ed i due immobili INPS di Napoli siti in via Crispi ed in piazza Medaglie d’Oro, 35 con la sentenza n. 8359/2009 del giudice ordinario dottor Cresso;

l’INAIL, ad iniziativa della Direzione regionale Campania dell’ente, subordina l’esercizio del diritto di opzione degli inquilini alla rinuncia a tutti gli eventuali giudizi introdotti innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria nei confronti dell’INAIL stesso, chiedendo una dichiarazione di responsabilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e l’esibizione della copia della rinuncia presentata al Tribunale;

tale metodologia appare all'interrogante non corretta, se non lesiva di principi costituzionali, riguardanti la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi da garantire sempre senza esclusioni o limiti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quali motivi ispirino gli atti dell’INAIL nella gestione del patrimonio immobiliare da dismettere, portata avanti in modo, a giudizio dell'interrogante, spigliato, scorretto, noncurante degli indirizzi legislativi quando impone la rinuncia ai giudizi come condizione per l’esercizio del diritto di opzione all’acquisto;

se intenda intraprendere iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, di coordinamento di tutti gli enti previdenziali volte alla definizione del contenzioso in atto sugli immobili di pregio attraverso la proposizione di specifiche soluzioni transattive così come prevede, il decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009.