REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della 9° Sezione del Tribunale di Napoli dott. Maurizio Lazazzara ha pronunciato la seguente sentenza, riservata all’udienza di discussione nella causa

                        TRA …………..(27 ATTORI)

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Salvati e Fulvio Capuano e presso quest’ultimo e1ettivarnente domiciliati in Napoli alla Via De Pretis n. 5 giusta procura in calce all’atto di citazione.        

NONCHE’

…………………………rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Salvati e Fulvio Capuano e domiciliato in Napoli alla Via De Pretis n. 5 in virtù di procura a margine della comparsa di intervento.                                                                                                           INTERVENTORE

NONCHE’

………………………….elettivamente domiciliata in Napoli alla Via De Pretis n.5 presso gli avv.ti Giovanni Salvati e Fulvio Capuano che la rappresentano e difendono in virtù di procura a margine della comparsa di intervento                                                                       INTERVENTRICE

NONCHE’

……………………………elettivamente domiciliati in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 67O presso l’avv.to Ernesto Procaccini che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di intervento.                                                                                          INTERVENTORI

CONTRO

I.N.A.I.L., Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. In persona del direttore della Direzione Regionale per la Campania, in proprio ed in qualità di Procuratore della Società CARTOLAR1ZZAZIONE IMMOBLI PUBBLICI (S.C.I.P.), in forza di procura speciale rilasciata il 10 aprile 2003 ed in virtù dei poteri conferiti con procura speciale del 10/12/2002, rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Laura Lembo, giusta procura in calce alla comparsa di risposta ed selettivamente domiciliato in Napoli alla Via Nuova Poggioreale, angolo Via S. Lazzaro                                                                                                    CONVENUTI

E

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei legali rappresentati in carica, ope legis rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con domicilio  in Napoli alla Via A. Diaz 11.                                                                   CONVENUTO

E

AGENZIA DEL TERRITORIO in persona dei legali rappresentanti in carica, ope legis rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato dì Napoli, con domicilio in Napoli alla Via A. Diaz 11                                                                                                                   COVENUTO

E

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace                                                                       CONVENUTO

CONCLUSIONI

Nell’interesse degli attori tutti e degli interventori:”Si conclude per l’accoglimento della domande e dei ricorsi cx art. 700 c.p.c, e pertanto si insiste in tutte le richieste principali e subordinate formulate anche in sede di 700 c.p.c., chiedendone l’integrale accoglimento con rigetto di ogni contraria ed avversa richiesta. Si conclude per l’accoglimento della domanda con vittoria di spese ed onorari di causa”.

Nell’interesse dell’INAIL e della SCIP: “Si conclude riportandosi integralmente alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta”.

Infine nell’interesse dell’AGENZIA DEL TERRITORIO e del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE: “Si riporta alle conclusioni già rassegnate ed a quanto precedentemente dedotto negli atti e verbali di causa con vittoria dispese”.

SVOLGIMENTO

Con atto di citazione notificato in data 17 — 18 luglio 2006 i signori ………………… , tutti conduttori di unità immobiliari facenti parte del fabbricato in Napoli alla Via Scipione capace n. 12 , nonché  i signori …………………………. tutti conduttori di unità immobiliari facenti parte del fabbricato in Napoli alla Via Alessandro Manzoni n 13l convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Napoli il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Scip — Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici — S.r.l., l’Inail — Istituto Nazionale per l’Assicurazione Infortuni sul Lavoro, l’Agenzia del Territorio, Direzione Centrale Affari Generali e Legali, l’Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale del territorio di Napoli, chiedendo nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Scip e dell’Inail, in via solidale e congiunta:

a)         in via principale ritenuto che l’opzione attribuita ex lege a ciascuno degli attori abbia la natura di proposta irrevocabile di compravendita e degli immobili rispettivamente indicati, e che pertanto la dichiarazione scritta della volontà di acquistare abbia costituito accettazione di tale proposta, dichiararsi avvenuto l’effetto traslativo dall’Inail, ora Scip s.r.l. attuale proprietaria, in capo a ciascuno degli attori per i medesimi immobili ed il conseguente acquisto del diritto di proprietà e pertanto pronunciare sentenza ex art.2932 c.c., che produca per ciascun attore gli effetti del contratto di compravendita avente ad oggetto rispettivamente le unità immobiliari, di cui alla tabella allegata e per il prezzo ivi riportato, corrispondente al valore catastale moltiplicato per cento,

prezzo che ciascuno degli attori offre formalmente con il presente atto per la rispettiva unità immobiliare, secondo lo schema riportato e riguardante i fabbricati posti alla Via Scipione Capace n.12 ed alla Via Alessandro Manzoni n.131 in Napoli;

b)         in subordine qualora l’Inail e la Scip dichiarino di voler cedere gli immobili sulla base del prezzo di mercato ai sensi e per gli effetti dell’art.6 comma 4 legge 104/96 si ritengono applicabili i criteri di individuazione del prezzo fissati dalla circolare 4 — PS/30800 del 10/4/2000 del Ministero del Lavoro, e pronunciare sentenza ex art.2932 c.c. che produca gli effetti del contratto di compravendita avente ad oggetto le rispettive unità immobiliari di cui alla riportata tabella, per il prezzo corrispondente al valore dì mercato dell’epoca del luglio 1999, da accertare da parte dell’Agenzia del Territorio di Napoli e di Roma;  

c)         in estremo subordine: fermo restando l’effetto traslativo richiesto di cui ai punti a) e b), si proceda al trasferimento dei beni sulla base dei prezzi al valore di mercato adeguato alla data del 31/10/2001 in base al coefficiente di abbattimento di cui al comma 2 dell’art. 1 del decreto legge 23 febbraio 2004 n.41, decurtato del 30% più 14%;

d)         ordinarsi in caso di accoglimento della domanda di cui al punto a) o subordinate al dirigente dei servizi di pubblicità immobiliare di Napoli primo di procedere in favore di ciascuno degli attori in forza del rispettivo titolo alla trascrizione del trasferimento di proprietà degli immobili rispettivamente opzionati a norma di legge con esonero da ogni responsabilità; con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si costituiva il convenuto Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del legale rappresentante pro tempore impugnando la domanda e chiedendone il rigetto, perché infondata in fatto e diritto(vinte le spese; si costituiva altresì l’Agenzia del Territorio in persona del Legale Rappresentante pro tempore impugnando le domande e chiedendone il rigetto perché infondate con vittoria di spese.

Si costituiva altresì l’istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro — INAIL in persona del Direttore della Direzione Regionale per la Campania, in proprio ed in qualità di Procuratore della Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici (SCIP) impugnando la domanda, in particolare si eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice adito nonché la pendenza di altri giudizi relativi alla stessa controversia innanzi al Consiglio di Stato. Si contestava altresì la domanda anche nel merito e si concludeva quindi in via principale per la declaratoria di difetto di

giurisdizione trattandosi di materia appartenente alla giurisdizione del G.A.; in subordine e nel merito per il rigetto delle infondate domande; con vittoria di spese, diritti ed onorari. Con comparsa di intervento del 15 gennaio 2007 interveniva in causa la Sig.ra ……………………. titolare del contratto di locazione relativo all’unità immobiliare sito in Napoli alla Via Scipione Capace n.12 scala A int. 14 che in relazione al proprio appartamento aderiva alle domande tutte degli attori nei confronti dei convenuti e chiedeva a sua volta sentenza ex art.2932 c.c.

 

Con comparsa del 2 marzo 2007 interveniva altresì il Dott. …………………. che spiegava intervento adesivo a quello degli attori e chiedeva nei confronti dei convenuti tutti le stesse pronunce in qualità di conduttore dell’appartamento sito in Napoli alla Via Scipione Capace n.l2 scala .. piano … int… con annessa cantinola e posto auto.         Infine intervenivano con comparsa di intervento volontario del 10 dicembre 2007, lo stesso ………………………. i quali intervenivano in giudizio per chiedere nei confronti dei convenuti tutti le stesse pronunce ex art.2932 c.c. in relazione all’unità immobiliare sita in Napoli alla Via Scipione Capace n.l2 scala .. piano … int….

Nel corso del giudizio a seguito di ricorso ex art.700 c.p.c. degli attori nonché degli interventori ……………………. venivano emessi provvedimenti ex art 700 c.p.c. di sospensione della vendita delle unità immobiliari oggetto di causa e site in Napoli alla Via Scipione Capace n. 12 ed alla Via A. Manzoni n.131; tali provvedimenti di sospensione venivano emessi da questo stesso giudice in data 21 luglio 2007 ed in data 13 febbraio 2008.

» La causa, istruita con produzioni documentali nella udienza del 23 giugno 2008, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, veniva assegnata a sentenza con la concessione alle parti dei termini di giorni 60 per il deposito dei fascicoli e delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per le memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dagli attori ……………………………… , tutti conduttori di immobili in Napoli Via Scipione Capace n.12, nonché degli attori …………………….. , tutti conduttori di immobili in Napoli alla Via Alessandro Manzoni n. 131, ed altresì le domande degli interventori ………………………… e ……………………….., nei confronti dei convenuti Scip S.r.l. e Inail, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Economia e delle Finanze ed Agenzia del Territorio, sono fondate e vanno pertanto accolte per quanto di ragione ed in relazione alle conclusioni principali indicate sub a).

In primo luogo si da’ atto che gli originari attori …………………………….. hanno rinunziato alla domanda e pertanto nulla vi è da provvedere in relazione alle domande degli stessi nonché in relazione alle spese di giudizio che si intendono compensate.

Si confermano integralmente i provvedimenti emessi ex art.700 c.p.c. da questo stesso giudice.

Si rileva, in particolare, ed in ordine alla questione del difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, per la eccepita devoluzione alla giurisdizione dell’autorità amministrativa del procedimento di dismissione degli immobili ai sensi dell’art.23 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, nel testo novellato dalla legge 21 luglio 2000 n.1034, ricollegata in particolare alla centralità che assumerebbe la questione dell’adottato provvedimento di dismissione del patrimonio immobiliare dell’Inail e della inclusione dell’immobile tra quelli di pregio, che in primo luogo all’attenzione del tribunale non è stata sottoposta la questione della legittimità del procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, né quella della validità del provvedimento di inclusione degli immobili oggetto di causa tra quelli di pregio.

Invero la prospettazione degli attori è rappresentata dall’assunto che tra le parti si sarebbe già perfezionato un contratto di compravendita degli immobili, in seguito ‘esercizio tempestivo e rituale del diritto di opzione loro riconosciuto ex lege. E per tale ragione essi invocano una pronuncia ex art. 2932 c.c.. pertanto appare sussistente la giurisdizione dell’A.G.O. a conoscere della controversia. Invero, a seguito del trasferimento dei beni pubblici alla Scip s.r.l., del ti patrimonio essi entrano a far parte, le attività dalla stessa posta in essere ai fini dei trasferimento a terzi dei beni stessi, sono atti rientranti nell’attività imprenditoriale alla medesima società, dunque atti di diritto privato, attuabili mediante gli strumenti civilistici comuni Pertanto essi sono atti negoziali tutelabili dinanzi al giudice ordinario.

Nel merito va brevemente osservato, e confermando integralmente l’orientamento già espresso in sede cautelare, che sia le domande principali degli attori che quelle degli interventori sono pienamente fondate e da accogliere.

Invero si è ripetutamente affermato che, nell’ambito della normativa in materia dismissione delle proprietà immobiliari degli Enti Previdenziali, questi ultimi non anno una mera facoltà di dismettere, ma un vero e proprio obbligo a farlo, anche se nel quinquennio previsto dai D.Lgs. 104/96 non vi abbiano ancora provveduto, naturalmente rispettando il diritto degli inquilini alla prelazione, che è a tutti gli effetti un diritto potestativo all’acquisto.

La prelazione presuppone una proposta di vendita: nel caso che ci occupa tale offerta irrevocabile ai sensi dell’art.1329 c.c.) è contenuta nella stessa legge e costituisce effetto immediato e diretto del vincolo alla dismissione. Pertanto gli inquilini che prima del 31 ottobre 2001 abbiano manifestato la volontà di acquisto con lettera raccomandata o con domanda giudiziale, hanno esercitato le prerogative riconosciute dalla legge, e, di conseguenza, il loro diritto all’acquisto si è definitivamente consolidato.

Alla luce di tale orientamento, che si condivide integralmente, considerato che risulta provato che gli attori e gli interventori hanno idoneamente manifestato, in data anteriore al 31 ottobre 2001, la loro volontà di acquistare, e considerato altresì che il prezzo della compravendita appare determinabile alla luce dei parametri stabiliti normativamente, e cioè sulla base del valore della rendita catastale degli immobili moltiplicato per cento, appare, dunque, pienamente fondato il diritto degli attori tutti e degli interventori alla pronuncia della sentenza ex art.2932 c.c.. Pertanto, ritenuto che la opzione attribuita ex lege agli attori abbia natura di proposta irrevocabile di compravendita degli immobili indicati nello schema che segue e che la dichiarazione scritta abbia costituito accettazione di tale proposta, va dichiarato l’effetto traslativo dall’Inail ora Scip s.r.l. in capo a ciascuno degli attori, nonché degli interventori dell’acquisto del diritto di proprietà in relazione agli stessi immobili descritti ai sensi ex art. 2932 c.c. con pronuncia avente effetto del contratto di compravendita per le unità immobiliari di seguito indicate e per il prezzo riportato, corrispondente al valore catastale moltiplicato per cento, e relativi agli immobili siti Napoli alla Via Scipione Capece n. 12 ed alla Via Alessandro Manzoni n. 131

…………………………………………………………………………………………………………

In favore della interventrice ……………………… va ordinato il trasferimento dell’immobile sito in Napoli alla Via Scipione Capace n. 12 sita al sesto piano scala .. int.    riportato nel N.C.E.U. di Napoli alla sezione Chiaia foglio .. particella … sub .., categoria A2 R.C……. al prezzo di complessivi euro ……..pari al valore catastale moltiplicato per cento.

Parimenti in favore dell’interventore ………………. va disposto il trasferimento ex art.2932 c.c. delle unità irnrnobiliari site in Napoli alla Via Scipione Capace n.12 come indicate nel prospetto che segue e per il prezzo complessivo ivi indicato pari ad euro ………………... Infine in favore degli interventori ……………………….. va disposto il trasferimento ex art.2932 c.c. dell’immobile sito in Napoli alla Via Scipione Capace n. 12 scala .. piano .. int.  .. riportata in catasto N.C.E.U. di Napoli sez. Chiaia foglio .. particella … sub .. categoria A2 int. … di vani .., rendita catastale euro per il prezzo complessivo di euro ……….

Va disposto altresì che in esecuzione della presente pronuncia gli attori stessi e gli interventori versino il prezzo dell’acquisto dell’immobile a mezzo bonifico bancario, o con mezzo equipollente, in favore della Scip s.r.l. - anche quale mandataria dell’Inail-, sul conto corrente intestato ad essa società, affinché la ricevuta del bonifico valga quale quietanza del prezzo.

Va infine ordinato al Dirigente dei servizi di Pubblicità Immobiliare di Napoli di procedere, in favore di ciascuno degli attori e degli interventori ed in forza del titolo, alla trascrizione degli immobili rispettivamente trasferiti ex art2932c.c., con esonero da ogni responsabilità.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti -in solido, con attribuzione ex art. 93 c.p.c..

La provvisoria esecuzione è per legge.

 

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Napoli, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede, in accoglimento delle domande degli attori ed altri conduttori degli immobili in Napoli alla Via Scipione Capace n.12 ed alla Via Alessandro Manzoni n. 131, nonché della domanda degli interventori nei confronti dei convenuti Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Scip s.r.l. ed Inail, nonché Agenzia del territorio — Direzione Centrale Affari Generali e  Legali — e Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale del Territorio di Napoli — tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore:

a) dichiara avvenuto l’effetto traslativo dall’Inail - Scip s.r.l. attuale proprietario, in capo a ciascuno degli attori nonché degli interventori ed il conseguente acquisto del diritto di proprietà ex art. 2932 c.c. ed in relazione alle unità immobiliari di cui al prospetto indicato in parte motiva per gli attori e per l’interventore per il prezzo pure riportato in parte motiva corrispondente al valore catastale moltiplicato per cento;

b) dispone il versamento da parte degli attori e degli interventori del prezzo per gli immobili rispettivamente loro trasferiti a mezzo bonifico bancario (o altro mezzo equipollente) in favore della Scip s.r.l. — anche quale mandataria Inail — sul conto corrente intestato ad essa società;

c) ordina al Dirigente dei Servizi di Pubblicità Immobiliare di Napoli I° di procedere in favore di ciascuno degli attori e degli interventori ed in forza del rispettivo titolo, alla trascrizione degli immobili rispettivamente loro trasferiti, con esonero da ogni responsabilità;

d) conferma i provvedimenti emessi in sede cautelare ex art. 700 c.p.c. in data 21 luglio 2007 ed in data 13 febbraio 2008;

e) condanna i convenuti tutti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore degli attori e degli interventori che si liquidano per spese vive,  per diritti e per onorari di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge con attribuzione agli avvocati Giovanni Salvati e Fulvio Capuano;

f) condanna altresì i convenuti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore degli interventori liquidandole per spese vive, per diritti e per onorari di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;

g) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.

 

In sostanza la Magistratura Ordinaria ha riconosciuto pienamente fondata la tesi dell’Avv.to Salvati dalla quale siamo inizialmente partiti: una volta manifestata la volontà di comprare con raccomandata A.R. entro il 31.10.2001, l’inquilino ha acquisito il diritto ad acquistare l’immobile occupato al prezzo normativamente stabilito cioè quello del D.Lgs 104/1996 (rendita catastale x 100).

 

Pertanto, gli effetti del contratto di compravendita dei due stabili di pregio sono stati riconosciuti alla data di manifestazione della volontà di acquisto da parte degli inquilini, essendo stato da questi esercitato il diritto di opzione entro il 31 ottobre 2001.

 

L’effetto di questa sentenza è quello di aver ottenuto titolo per ottenere la trascrizione immediata della proprietà a favore di ciascun inquilino nei registri immobiliari con le modalità indicate in sentenza, il tutto previo pagamento delle imposte di registro ipotecarie e catastali.

 

Vedremo ora quali effetti sortirà questa importantissima sentenza nei confronti degli altri giudizi attualmente in corso a Napoli e nelle altre città d’Italia ma soprattutto vedremo se finalmente il Ministero dell’Economia e delle Finanze, non riterrà a questo punto per esso vantaggiosa la soluzione transattiva più volte avanzata da questo Coordinamento Nazionale.

 

 

                                                                                             Il Giudice

 

Napoli, 19 dicembre 2008                                          Dott. Maurizio Lazazzara