dott. Mario Milone

   Coordinatore nazionale inquilini immobili di pregio

 

Napoli, 09.12.2013

 

Cari inquilini,

 

Oggi la Camera dei deputati ha approvato con il parere favorevole del Governo e a larghissima maggioranza la Mozione 1-00011 che impegna il Governo ad uniformare le condizioni di acquisto tra tutti gli inquilini degli enti previdenziali pubblici eliminando le disparità e risolvendo il contenzioso giudiziario da esse originato, intervenendo con precise disposizioni normative per risolvere l'annosa vicenda del contenzioso giudiziario dei "cosiddetti" immobili di pregio.

 

Di seguito il testo della mozione:

 

La Camera,
premesso che:
l'emergenza abitativa costituisce, nell'attuale crisi economica che colpisce il Paese, uno dei fattori di maggiore e crescente tensione sociale che interessa larghi strati della popolazione appartenenti, oltre che alle tradizionali categorie a rischio, anche a fasce di ceto medio, professionisti e famiglie con doppio reddito;
tale situazione è resa particolarmente acuta dai caratteri del mercato immobiliare italiano dove l'offerta di abitazioni private – con costi molto alti ed inaccessibili per un numero sempre maggiore di famiglie e di giovani coppie – supera largamente l'offerta pubblica scesa progressivamente, negli ultimi anni, ad una quota pari a circa l'1 per cento della produzione edilizia totale;
occorre prendere atto di un'assenza di iniziativa delle autorità pubbliche che, nonostante la crescita della crisi abitativa, gli interventi delle forze sociali e di vari organismi parlamentari non sono stati in grado, negli ultimi anni, di varare un'organica politica per la casa che, intrecciata con innovative politiche di governo del territorio, fosse in grado di rilanciare la produzione di edilizia a fini sociali o di carattere pubblico con il recupero urbano ed il contenimento del consumo di suolo nelle città;
la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell'uomo hanno, in questo quadro, segnalato l'inopportunità di provvedimenti «tampone» – soprattutto in materia di proroga delle ordinanze di sfratto – che ledono il libero dispiegarsi del diritto alla proprietà, in assenza di azioni organiche e complessive capaci di dare una risposta d'insieme ai vari aspetti che riguardano il problema dell'emergenza abitativa in Italia e, d'altro canto, si deve tenere presente che il diritto alla casa e l'accesso alla proprietà della stessa sono sanciti dall'articolo 47 della Costituzione;
parte rilevante della crisi abitativa, specie in alcuni ambiti territoriali e segnatamente nella città di Roma, è legata alla dismissione del patrimonio abitativo degli enti previdenziali pubblici e privatizzati; processo che ancora oggi – dopo le alienazioni concluse negli anni precedenti – riguarda circa 100 mila famiglie;
in questo ambito, gli affittuari degli immobili degli enti previdenziali privatizzati vivono una condizione di preoccupazione circa gli eventuali aumenti dei canoni di affitto per il rinnovo dei contratti di locazione e per le conseguenze connesse con i possibili processi di dismissione del patrimonio immobiliare;
per quanto riguarda i conduttori degli immobili degli enti previdenziali pubblici, la preoccupazione deriva dall'interruzione del processo di alienazione e dalla scadenza dei contratti che mette sia i conduttori con titolo che le tante famiglie di occupanti sine titulo in una condizione di angoscia e incertezza tanto più assurda in presenza di una legge – la n. 410 del 2001 – che ha fissato con chiarezza le condizioni e le prerogative con cui agire per la vendita del patrimonio degli enti previdenziali pubblici;
in questo specifico caso, va ricordato che già il 90 per cento del patrimonio abitativo è stato alienato ai conduttori con le prerogative della suddetta legge e attraverso l'azione di specifici soggetti societari all'uopo costituiti – Scip 1 e Scip 2 –, dopo lo scioglimento dei quali il patrimonio residuo è entrato integralmente in possesso dell'Inps;
l'Inps stesso, più volte sollecitato sul tema ha inviato, anche con specifica lettera del presidente Mastrapasqua, ai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali – vigilanti sull'Istituto – richiesta di chiarimento sul da farsi, in ragione anche della sopravvenuta norma sulla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico presente all'articolo 27 del cosiddetto «decreto Salva Italia», decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
appare, pertanto, urgente un pronunciamento degli organi parlamentari e del Governo sulle modalità con cui affrontare, in un quadro di sostenibilità economica dello Stato e degli enti sopra richiamati, ma anche e soprattutto di tutela e garanzia sociale delle famiglie interessate, il processo di alienazione degli immobili del patrimonio abitativo degli enti pubblici e privatizzati, evitando il rischio di accentuare l'emergenza abitativa,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative, nel più breve tempo possibile, per chiarire il quadro normativo che regola il processo di alienazione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, in particolare precisando che, in ogni caso, al processo di alienazione possa applicarsi una disciplina conforme a quella prevista dalla legge n. 410 del 2001, con riferimento al regime delle tutele degli inquilini, al prezzo e alle garanzie, contemperando le esigenze di redditività per la finanza pubblica dei processi di alienazione con quelle sociali, coerenti con quelle che ispirano la missione istituzionale di tali enti, quali protagonisti del sistema del welfare;
ad intervenire per garantire, comunque, agli inquilini tutele e garanzie di controllo sui prezzi di vendita da parte dei predetti enti pubblici e sull'entità dei canoni di affitto in rinnovo di locazione, traendo prioritario riferimento da quanto stabilito dalla legge n. 410 del 2001 e dagli accordi sindacali in materia, in modo che i diritti in essa stabiliti siano effettivamente praticabili;
ad aprire in ogni caso da subito, sempre relativamente al patrimonio immobiliare degli enti pubblici, una sede di confronto tecnico e sindacale con le organizzazioni sindacali, dell'inquilinato e con gli enti locali interessati, per individuare le soluzioni più rapide e socialmente efficaci per raggiungere gli obbiettivi sopra richiamati e per la regolarizzazione dei sine titulo o delle assegnazioni irregolari negli alloggi dei predetti enti previdenziali pubblici, anche al fine di prevenire situazioni esplosive di disagio sociale e per favorire l'accesso al credito delle famiglie con reddito medio basso, con mutui sostenibili e finalizzati all'acquisto, anche avvalendosi delle recenti misure proposte in tal senso dal Governo;
ad impartire disposizioni affinché, nelle more dei provvedimenti da assumere, venga valutata la possibilità di differire l'esecuzione degli sfratti o degli sgomberi pendenti nelle aree urbane e sospendere le aste riguardanti le unità immobiliari ad uso residenziale che non risultino effettivamente libere;
ad intervenire, anche mediante precise disposizioni normative, per risolvere l'annosa vicenda del contenzioso giudiziario dei cosiddetti immobili di pregio;
a farsi promotore, quanto al patrimonio degli enti privatizzati, di una decisa iniziativa presso i medesimi enti che, nel richiamarli alle responsabilità che anche essi rivestono quali attori del sistema sociale, sia volta a favorire, nel rispetto e nell'ambito della loro autonomia gestionale, organizzativa e contabile – avvalendosi anche di apposite procedure di negoziazione con le organizzazione sindacali degli inquilini – politiche di gestione del mercato delle locazioni e dei processi di dismissione immobiliare (prevedendo eventualmente anche l'alienazione in favore dei conduttori delle unità abitate). Le politiche in questione dovranno ispirarsi a criteri di tutela e salvaguardia, in ogni caso, dei nuclei familiari che presentino condizioni di maggiore svantaggio e disagio economico, ovvero che siano a rischio di esclusione sociale, così come individuati dal decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 19. Le medesime politiche dovranno, più in generale, ispirarsi a criteri che, nel rispetto della funzione di garanzia economico-finanziaria che il loro patrimonio assume per le rispettive gestioni previdenziali, siano quanto più aderenti a quelli di carattere sociale previsti per la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza;
a monitorare che i processi di dismissione immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privatizzati, ispirati ai principi sociali di cui alla presente mozione, siano conformi ai criteri di piena trasparenza, conoscibilità e rendicontazione.
(1-00011)

 

 

 

 

dott. Mario Milone

   Coordinatore nazionale inquilini immobili di pregio

 

Napoli, 30.09.2013

 

Cari inquilini,

la Suprema Corte di Cassazione con sentenza 21596/13  ha rigettato il ricorso promosso dall’Inps avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva già trasferito agli inquilini di Viale Parioli la proprietà dei loro appartamenti ai prezzi del 2001.

 

La Cassazione ha quindi dato definitivamente ragione ai conduttori confermando il trasferimento dei relativi appartamenti ai prezzi del 2001 nonostante essi non abbiano mai ricevuto alcuna lettera dall’Inps con l'indicazione del prezzo di vendita ma, abbiano semplicemente manifestato la volontà di acquisto dei rispettivi appartamenti entro il 31 ottobre 2001.

 

La Suprema Corte, ripercorrendo puntualmente la normativa sulle dismissioni, stabilisce una volta per tutte che il prezzo di vendita delle unità residenziali, per gli inquilini che hanno manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, deve essere quello ai valori correnti di mercato del 2001.

 

Mi auguro quindi che l'Inps riavvii rapidamente la vendita  delle case agli inquilini che hanno inviato all'ente la raccomandata con la richiesta di acquisto entro il 31 ottobre di quell'anno al prezzo a suo tempo determinato dall'Agenzia del territorio riparametrato al 2001.

 

Per calcolare il prezzo dei singoli appartamenti all'ottobre del 2001, basterebbe moltiplicare le stime già determinate dall'Agenzia del territorio prima del 2009, per i coefficienti contenuti nell’ultima tabella pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 181 del 5 agosto 2006 e previsti dal D.L. n. 41 del 23 febbraio 2004 convertito, con modificazioni, nella legge n. 104 del 23 aprile 2004.

 

Arrivati a questo punto sarebbe incomprensibile se l'Inps dovesse costringere gli inquilini ad ulteriori e/o prolungate azioni giudiziarie per ottenere semplicemente il rispetto delle normative attualmente in vigore.

 

 

dott. Mario Milone

   Coordinatore nazionale inquilini immobili di pregio

 

 

Napoli, 27.09.2013

 

Cari inquilini,

la Suprema Corte di Cassazione (I Sez. Civile) ha rigettato il ricorso promosso dall’Inps avverso la sentenza Sentenza Corte di Appello di Roma che aveva già trasferito agli inquilini di Viale Parioli la proprietà dei loro appartamenti ai prezzi del 2001.

 

Con il dispositivo della sentenza n. 21596/2013 del 20 settembre 2013 la Cassazione ha quindi dato definitivamente ragione ai conduttori confermando il trasferimento dei relativi appartamenti ai prezzi del 2001.

 

Questo, nonostante essi non avevano mai ricevuto alcuna lettera dall’Inps ma avevano semplicemente manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001.

 

Si tratta della prima causa civile (ex. art. 2932 c.c.) riguardante un immobile classificato di pregio decisa in Cassazione con il patrocinio dall'Avv. Stefano Giove, che inevitabilmente segnerà l'orientamento della giurisprudenza sul contenzioso civile in corso con gli enti previdenziali.

 

Grazie all’ottimo lavoro di squadra svolto con l’Avv.to Alessandro De Lauro (parte in causa) e l’Avv.to Stefano Giove (che adesso cura gli appelli di quasi tutti gli inquilini di Roma), siamo riusciti ad ottenere la prima vittoria sull’Inps.

 

Tuttavia è fondamentale aspettare di leggere le motivazioni della sentenza che divulgherò appena sarà pubblica e dopo averne approfondito il contenuto insieme ai miei legali di fiducia che, per questa particolare materia, confermo essere l'Avv.to Stefano Giove e l'Avv.to Alessandro De Lauro di Roma nonchè l'Avv.to Fulvio Capuano di Napoli.

 

Per ora raccogliamo i frutti di un serio e costante lavoro portato avanti con estrema cura e competenza e che porterà sicuramente vantaggi anche alle cause che fin’ora purtroppo non avevano avuto esiti favorevoli per gli inquilini.

 

Sono certo che questa sentenza ridarà a molti la speranza e la forza che forse dopo tanti anni qualcuno stava iniziando a perdere.

 

Intanto gli inquilini di viale Parioli che non hanno subito il ricatto dell'Inps di rinunciare ai ricorsi sono riusciti, sotto una guida attenta e scrupolosa,  ad affermare i loro diritti nonostante le avversità e i tanti anni che ci sono voluti per ottenere giustizia.

 

Siamo di fronte alla prima sentenza definitivamente passata in giudicato che ha dato ragione agli inquilini dei "cosiddetti" immobili di pregio e, in ogni caso sono convinto che porterà l'Inps ad ammorbidire le sue intransigenti posizioni.

 

Ormai la giusta rotta è stata tracciata.

 

Resto come sempre a vostra disposizione.

 

 

Cordiali saluti

 

Mario Milone

 

 

 

 

 

 

dott. Mario Milone

   Coordinatore nazionale inquilini immobili di pregio

 

Napoli, 27 marzo 2013

 

In attesa del nuovo Governo e di una norma che chiuda definitivamente il contenzioso dei "cosiddetti" immobili di pregio, desidero fare alcune considerazioni sulla giurisprudenza, apparentemente negativa, della Cassazione e che certamente l'Inps utilizzerà nel contenzioso che ci riguarda.

Come premessa non posso non ricordare che, ad oggi, moltissimi inquilini (quasi tutti dell'Inps) non sono ancora diventati proprietari dei rispettivi alloggi condotti in locazione da decenni, mentre altri (magari residenti negli stessi stabili), hanno già acquistato (dalla SCIP ora Inps) le abitazioni facenti parte dello stesso processo di dismissione iniziato nel 1996.

E' dal 2009 che l'Inps avrebbe voluto conferire tutto il suo patrimonio immobiliare, “rientrato” dalla SCIP, in un costituendo Fondo immobiliare ad apporto privato e da allora ha bloccato le vendite.

Inoltre l'Inps ha continuato a pretendere dai conduttori dei "cosiddetti immobili di pregio", la rinuncia ai contenziosi pendenti come condizione per poter accedere all'acquisto degli appartamenti al prezzo pieno di mercato.

L'Inps ha disatteso così:

1) le indicazioni del legislatore emanate a seguito del ritrasferimento degli immobili dalla SCIP all'INPS - contenute nel comma 12 dell'art. 43-bis della legge 14/2009 - che recita testualmente: ....., i soggetti originariamente proprietari promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico ....;

2) la Direttiva Interministeriale del 10 febbraio 2011 (G. U. n. 135 del 13 giugno 2011) con cui il Governo è intervenuto sulla situazione di sostanziale blocco delle vendite disponendo che, per gli immobili retrocessi agli stessi enti a seguito della messa in liquidazione della Scip S.r.l.: “occorre procedere alla loro dismissione nel rispetto delle procedure già previste favorendo soluzioni transattive che consentano di stipulare contratti di compravendita che prevedano un corrispettivo pari al valore di mercato dell’immobile, determinato a suo tempo dall’Agenzia del Territorio, con il versamento di una quota parte di tale prezzo;

 3) l'invito a stipulare da parte degli inquilini, con pagamento immediato dei valori indicati  dalle sentenze dei Tribunali, salvo (eventuale) conguaglio all'esito definitivo delle cause.

Sono trascorsi pertanto tanti anni in cui gli inquilini sono stati costretti a pagare ininterrottamente il corrispettivo della locazione (non è corretto parlare di indennità di occupazione quando i contratti sono da tempo scaduti oltretutto per chi è proprietario sub judice).

Ecco perchè molti di essi faranno partire nuove azioni legali nei confronti dell'istituto per chiedere il risarcimento dei danni subiti (non è giustificabile che l'Istituto ritardi nella vendita degli appartamenti e/o nell'applicazione della direttiva interministeriale).

Passando alle considerazioni di carattere normativo e giurisprudenziale, è fondamentale ricordare che il Decreto Legislativo 16 febbraio 1996 n. 104, contiene molto precisamente la disciplina in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli Enti Previdenziali Pubblici con cui, il legislatore ha chiaramente stabilito la cessione, dell'intero patrimonio immobiliare non strumentale degli enti previdenziali pubblici, nel termine di 5 anni (dalla sua entrata in vigore) e al valore della rendita catastale moltiplicata 100.

La successiva regolamentazione, prevista dal decreto legge 351/2001, ha costituito uno strumento di perfezionamento e chiarificazione delle precedenti disposizioni racchiuse nel richiamato decreto legislativo (104/1996) e via via interpretate dalle molteplici Circolari ministeriali (c.d. Circolari Salvi).

Conseguentemente rimango convinto che, il diritto spettante ai conduttori degli immobili degli enti previdenziali pubblici, era ed è un diritto di opzione (non un diritto di prelazione).

Allora, alla luce di questa interpretazione, può benissimo trovare applicazione il principio secondo cui l'esercizio di tale diritto, da parte dei conduttori, dia luogo al perfezionamento del negozio di vendita degli immobili e alla conseguente automatica determinazione del prezzo dell'immobile all'epoca del medesimo esercizio.

Infatti nel D.lgs 14/1996, già erano presenti tutti gli elementi necessari per la conclusione del contratto.

Tuttavia si potrebbe anche condividere la conclusione raggiunta dalla Suprema Corte di Cassazione con la sent. n. 21988/2011, Sez. III^, sulla necessità di fotografare la situazione al 31 ottobre 2001 (in base del D.L. 351/2001).

 Pertanto, se i conduttori hanno manifestato il proprio intendimento di acquistare entro il 31 ottobre 2001, indubbiamente è sorto il diritto all'acquisto "al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto".

Non convincente – invece – è la conseguenza che nella stessa sentenza se ne trae secondo cui, ove l’intento di vendere sia restato “interno” e manchi la comunicazione del prezzo (perchè le lettere inviate dall'ente nel 1998 sarebbero inidonee ad essere qualificate come offerte giuridicamente impegnative), risulti impossibile procedere giudizialmente al trasferimento (pena una inammissibile procedura ablativa).

Considerazione che si attaglia anche alla più recente Sentenza della Cass. del 18 aprile 2012 n. 6055 che però si riferisce ad un conduttore dell'Ipsema il quale non aveva manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 nè tantomeno aveva chiesto, attraverso l'azione giudiziaria, il trasferimento dell'appartamento ai prezzi del 2001 invocando la disciplina del D.L. 351/2001.

Il profilo è particolarmente delicato perché si corre il rischio di vanificare non solo il diritto riconosciuto ad acquistare, ma ancor più la ratio legis che (magari confusamente per le espressioni via via utilizzate) ha certamente imposto la dismissione.

Ciò emerge con ancor maggiore chiarezza perché è proprio la richiamata sentenza 21988/2011 a chiarire come la fotografia scattata al 31/10/2001 individui non solo il diritto dei conduttori, ma anche il prezzo: “quello allora vigente”.

Da ciò una duplice conseguenza.

In primo luogo affermare che il diritto sia sorto a fronte di comunicazioni entro il 31 ottobre 2001 da parte dei conduttori ad acquistare ai controvalori allora vigenti, per poi sostenere che si debba invece attendere che gli enti esternino la loro volontà di vendere, esclude di fatto la tutelabilità dello stesso diritto prima riconosciuto.

Ciò contrasta con le regole fondanti del nostro ordinamento e con quelle sovranazionali.

In secondo luogo è il succedersi (storico) della normativa in tema di dismissioni a confortare la tesi della necessità di trasferire ai conduttori (purché abbiamo manifestato il loro intento in tal senso ed entro la data già detta:

 1) in base al D.Lgs. 104/1996 sussisteva un vero e proprio obbligo a vendere gli immobili e uno speculare diritto soggettivo dei conduttori a esercitare il diritto all'acquisto a fronte di una proposta irrevocabile contenuta nella legge stessa, quale effetto immediato e diretto del vincolo alla dismissione (cnfr. Cons.St., sez. 2°, 18 giugno 20003);

2) il trasferimento degli immobili alla Scip, avvenuto con il Dl. 351/2001 era finalizzato ad accelerare la cessione agli inquilini proprio perchè gli enti non avevano venduto tutto il loro patrimonio immobiliare nei 5 anni precedenti.

Dunque, la scelta “imposta” agli Enti previdenziali dal legislatore era quella della necessaria e più rapida dismissione.

In alternativa dovrebbe ritenersi che il legislatore sia tornato sui suoi passi e non intenda  più disporre (perché di questo si tratta) i trasferimenti; scelta possibile senz’altro (de futuro), non però in danno di chi avesse maturato (non un’aspettativa), ma un diritto perfetto.

Occorre però introdurre un elemento in più, di determinante importanza: la quantificazione del prezzo in relazione al quale, nel tempo, sono stati individuati più parametri al riguardo: le stesse sentenze di 1° e 2° grado (quelle favorevoli agli inquilini), ne danno conto.

Ebbene, si consideri come la individuazione degli immobili tra quelli "cosiddetti di pregio" sia stata prevista come discriminante. Attenzione: non per l’esistenza del diritto ad acquistare, ma per l’individuazione della esistenza, o meno, del diritto agli sconti.

Ricordo che il processo di cartolarizzazione degli immobili degli enti previdenziali ha riguardato circa 77.000 unità residenziali locate e, quasi tutti i conduttori, hanno beneficiato dei prezzi del 2001, dello sconto del 30% e dell'ulteriore sconto di blocco del 15%.

Pertanto tutti gli inquilini "di pregio e non di pregio" (in forza dell'art. 3, commi 3 e 7 del D.l. 351/2001) che hanno manifestato la volontà di acquistare il proprio appartamento tra il 26 settembre (data di entrata in vigore del D.L. 351) ed il 24 novembre 2001 (data della successiva conversione in legge con modifiche del testo originario del medesimo decreto) hanno diritto ad acquistare i rispettivi appartamenti ai prezzi del 2001.

Ora è evidente che ammettere l’interferenza di una qualifica di pregio emersa anni dopo la “data soglia” (31/10/2001) urti - a tacer d’altro – con tutti i principi di certezza e di effettiva tutela.

Esiste un dato, comunque, ineliminabile: in ogni caso è possibile (sempre in presenza di una manifestazione della volontà di acquisto da parte dell'inquilino entro il 31/10/2001) operare una quantificazione del dovuto, senza che occorra una manifestazione di volontà di vendita da parte dell’Istituto.

La via maestra rimane quindi quella di attribuire un prezzo alla stessa data soglia utilizzando i coefficienti di abbattimento pubblicati in seguito al decreto legge 41/2004 (vedi G.U. Serie Generale n. 181 del 5 agosto 2006), che consentono di riparametrare il prezzo di vendita degli appartamenti (stabilito con le stime a suo tempo fatte dall'Agenzia del territorio), al mese di ottobre 2001.

Augurandomi che, in futuro, si proceda prediligendo un approccio sistematico e costituzionalmente orientato, vieppiù nel tentativo, altrettanto doveroso, di evitare la proliferazione del contenzioso originato da operazioni (quali quelle che ci interessano) di rilevante impatto socio-economico, resto In attesa di conoscere quale sarà il prossimo orientamento della Suprema Corte di Cassazione.

 

 

           cordiali saluti

                           Mario Milone

 

 

dott. Mario Milone

   Coordinatore nazionale inquilini immobili di pregio

 

 

 Napoli, 26 febbraio 2013

 

            Caro Inquilino,

                      

          la normativa che intendo portare avanti con le forze politiche che saranno presenti in parlamento mira con la forza della legge ordinaria:

 

1.     alla ripresa delle vendite dirette ad oltre diecimila inquilini degli Enti e quindi all'abbandono di qualsiasi ipotesi di procedere alle alienazioni mediante Fondi Immobiliari ad apporto privato;

 

2.     a stabilire le condizioni di vendita degli immobili residenziali occupati, interessati da contenzioso giudiziario, al fine di eliminare il contenzioso e di rendere accessibile l’acquisto delle case al maggior numero possibile di inquilini.

 

 

                                                                                                            cordiali saluti

                                                                                                                                   Mario Milone

 

(Vendita diretta delle unità abitative degli Enti Previdenziali Pubblici)

1. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, gli Enti Previdenziali Pubblici procedono all’alienazione delle unità abitative retrocesse dal processo di cartolarizzazione Scip 1 e Scip 2, applicando le procedure di vendita indicate all’art. 43 bis, comma 12 del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, conv. con modificazioni dalla L. 27.02.2009 n. 14 e fatti salvi i diritti maturati secondo quanto previsto dal decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, conv. con modificazioni dalla L. 23.11.2001 n. 410, nonché i prezzi di vendita a suo tempo determinati dall'Agenzia del Territorio; 

2. Le unità residenziali qualificate di pregio dai decreti ministeriali di cui al comma 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410 di proprietà degli enti previdenziali pubblici o di fondi immobiliari partecipati dagli stessi enti, per le quali pende ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria competente avverso la qualificazione di pregio o la determinazione del prezzo di vendita, sono vendute applicando al prezzo a suo tempo definito dall'Agenzia del Territorio, una riduzione del 30%, a condizione che vengano abbandonati i giudizi in corso con spese compensate e che vengano riconosciuti come acconto prezzo  delle unità i canoni corrisposti nelle more del giudizio dai conduttori che risultino in regola con il pagamento degli oneri accessori;

3. Le unità residenziali retrocesse all’INAIL a seguito della messa in liquidazione della Scip S.r.l., che, alla data di decorrenza della presente legge, risultino compravendute, in applicazione della normativa della Direttiva Interministeriale del 10 febbraio 2011, al prezzo determinato a suo tempo dall’Agenzia del Territorio con versamento di una quota parte di tale prezzo lasciando la corresponsione del saldo subordinata alla risoluzione giurisdizionale delle cause pendenti, vengono definitivamente alienate ai titolari dei particolari contratti di vendita posti in essere  applicando al suddetto prezzo determinato dall'Agenzia del Territorio, una riduzione del 30%.

4. E' estesa al 31.12.2012 la regolarizzazione agli occupanti delle unità   immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali pubblici che risultino privi del titolo alla data del 31.12.2012 e ai conduttori in base ad assegnazione irregolare, con le modalità e le condizioni di cui all’art. 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.