MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIRETTIVA 10 febbraio 2011
Direttiva in ordine all'applicazione dell'articolo 8, commi 4, 8, 9 e
15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. (11A07412)
Agli Enti pubblici assicurativi e
previdenziali
Alle Casse private
e, p.c.: All'Agenzia del demanio
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
E
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
1. Introduzione.
Le recenti disposizioni normative, introdotte dall'art. 8 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nel settore degli investimenti
degli Enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di
assistenza e previdenza, fissano alctme disposizioni che rendono
necessario il coordinamento delle azioni ivi previste.
Il comma 4 dell'art. 8 del suddetto decreto-legge prevede che,
fatti salvi gli investimenti da effettuare in via indiretta in
Abruzzo, gli Enti previdenziali pubblici devono destinare le restanti
risorse all'acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione
passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni
fornite dall'Agenzia del demanio. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze saranno
fissate le modalita' di attuazione dei suddetti investimenti, nel
rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.
Il comma 8 dell'art. 8 del citato decreto-legge attribuisce natura
strumentale agli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli
logistici integrati per la cui realizzazione gli Enti previdenziali
pubblici effettuano investimenti in forma diretta e indiretta anche
mediante l'istituto della permuta di immobili di proprieta'. In caso
di alienazione di immobili strumentali, i suddetti Enti possono
utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da destinare a
sede di poli logistici integrati, riversando alla Tesoreria dello
Stato le eventuali somme residue. E' prevista l'approvazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, dei piani relativi agli
investimenti finalizzati alla realizzazione dei poli logistici
integrati nonche' dei criteri di defininizione degli oneri di
locazione e di riparto dei costi di funzionamento dei poli logistici
integrati.
Il comma 9 del citato art. 8, inserendo un nuovo periodo al comma
222 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prevede che
anche gli Enti previdenziali pubblici effettuino entro il 31 dicembre
2010 un censimento degli immobili di loro proprieta' strumentali e in
godimento a terzi. Con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sara' fissata la disciplina delle modalita' con cui
effetuare la ricognizione degli immobili.
Il comma 15 prevede che le operazioni di acquisto e vendita di
immobili da parte degli Enti pubblici e privati che gestiscono fonte
obbligatorie di assistenza e previdenza, nonche' le operazioni di
utilizzo delle somme provenienti dalla vendita di immobili o di quote
di fondi immobiliari sono subordinate alla verifica del rispetto dei
saldi strutturali di finanza pubblica. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sara'
verificato il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica
delle suddette operazioni.
In attesa dell'emanazione dei suddetti decreti, la presente
direttiva delinea le modalita' di coordinamento, con particolare
riguardo a:
lo sviluppo della razionalizzazione logistica delle strutture
territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
degli Enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati.
attraverso un coordiromento ed una finalizzazione delle politiche di
investimento e di gestione del patrimonio strumemale;
lo sviluppo dell'azione di coordinamento dell'Agenzia del demanio
relativamente all'attivita' di censimento degli immobili che gli Enti
dovranno effettuare e la collaborazione che l'Agenzia stessa
assicurera' nell'elaborazione dei piani di razionalizzazione
logistica delle amministrazioni dello Stato;
le finalita' di carattere sociale volte, comunque, a utilizzare
il patrimonio in maniera efficiente, migliorando al contempo il
risultato per le pubbliche amministrazioni nel loro complesso.
La presente direttiva stabilisce, inoltre, criteri generali a cui
gli Enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di
assistenza e previdenza si ispireranno nell'assumere decisioni in
merito all'investimento dei fondi disponibili (gestione dei flussi) e
alla gestione del patrimonio accumulato sino ad oggi
(riorganizzazione degli stock), anche attraverso specifiche
previsioni nell'ambito dei propri regolamenti.
In sintesi, la presente direttiva fornisce indicazioni su:
l'individuazione e l'utilizzo sistematico e trasparente di
un'analisi del rischio e, ove possibile, di adeguati indicatori del
livello di rischio nella valutazione delle opportunita' di
investimento e delle operazioni di disinvestimento in relazione alle
passivita' e al patrimonio, per una gestione sempre piu' integrata e
coerente tra le poste dell'attivo e del passivo, tenuto presente
l'orizzonte temporale di riferimento;
il confronto del rendimento e del rischio del patrimonio con gli
analoghi parametri dei titoli di Stato, come prima verifica
dell'efficacia della gestione patrimoniale;
il confronto tra differenti soluzioni gestionali degli immobili
posseduti con l'obiettivo del massimo efficientemento della gestione
del patrimonio immobiliare;
la massima trasparenza e pubblicita' sui criteri di selezione
degli investimenti e dei soggetti coinvolti nelle relative operazioni
e sui relativi risultati gestionali;
l'adozione di misure volte a minimizzare e gestire le diverse
tipologie di rischio - quali, ad esempio, di liquidita', di mercato,
legale e di mala gestio - e a garantire il corretto svolgimento del
mandato gestorio, prevedendo ed eliminando i potenziali conflitti di
interesse.
2. Indicazioni specifiche per i soli Enti pubblici che gestiscono
forme obbligatorie di assistenza e previdenza
a) Piani di investimento.
Per gli Enti pubblici previdenziali e assistenziali vigilati, le
risorse finanziarie relative all'attuazione dell'art. 8, comma 4,
dovranno essere assicurate nel rispetto dci saldi strutturali di
finanza pubblica e nei limiti quantitativi fissati dall'art. 2, comma
488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Gli obiettivi strategici dovranno essere:
a) il raggiungimento dell'interesse pubblico:
b) la riduzione complessiva dei costi di gestione e di locazione
delle pubbliche amministrazioni;
c) lo sviluppo di immobili gestiti da Amministrazioni o Enti
pubblici.
A tal fine, si richiama anche quanto disposto dall'art. 8, comma 4,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, laddove si prevede che «le
gestenti risorse (quelle non destinate all'Abruzzo) sono destinate
dai predetti Enti previdenziali all'acquisto di immobili adibiti ad
ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo
le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio».
Pertanto, gli Enti in argomento comunicano, entro il 31 gennaio
2011, le somme messe a disposizione per gli interventi destinati alla
Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convenito, con modificazioni, nella legge 24
giugno 2009, n. 77, e le somme residue disponibili per l'acquisto
degli immobili, il cui utilizzo e' vincolato all'emanazione del
decreto previsto dalla norma. Per gli eventi sismici in Abruzzo, gli
stessi Enti dovranno comunicare ai Ministeri vigilanti, con cadenza
trimestrale, gli impegni od i pagamenti effettuati per tipologia di
spesa.
Sulla base delle esigenze rilevate dall'Agenzia del demanio e delle
risorse comunicate. verranno fornite agli Enti indicazioni relative
agli eventuali immobili di proprieta' di terzi da acquistare e
destinare ad uso strumentale per le amministrazioni pubbliche
interessate, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica,
dando priorita' alle sinergie e alle possibili razionalizzazioni
logistiche e funzionali integrate Int le pubbliche amministrazioni
interessate cd in particolare ai poli logistici integrati.
b) Poli logistici integrali.
Il progetto dei poli logistici integrati deve costituire la
priorita' nell'ambito della programmazione degli investimenti degli
Enti previdenziali ed assistenziali pubblici al fine di assicurare la
razionalizzazione e la riorganizzazione delle strutture del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e degli Enti stessi. consentendo
sinergie funzionali che miglioreranno significativamente la qualita'
dei servizi erogati dalle predette Amministrazioni, nonche' il
raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di razionalinazione
contenuti, da ultimo, nel decreto-legge n. 78 del 2010.
Per una pronta attuazione del disposto di cui all'art. 1, comma 9,
della legge 13 novembre 2009, n. 172, relativamente alla costituzione
dei poli logistici integrati, per le sedi territoriali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e degli Enti assicurativi e
previdenziali
vigilati e' in via di emanazione il decreto interministeriale
previsto dalla stesso legge n. 172 del 2009 nel quale sono
individuati gli ambiti e il modello organizzativo di sinergie
logistiche e funzionali.
Gli Enti dovranno predispone un piano di investimento per
l'acquisto o la costruzione delle sedi uniche e la possibile
dismissione dei beni strumentali non piu' necessari allo svolgimento
delle funzioni amministrative nelle singole province, previa verifica
a cura dell'Agenzia del demanio. dell'impossibilita' di utilizzo
degli immobili da dismetterc da pale di altre Pubbliche
Amministrazioni.
I piani dovranno essere inviati per l'appmvazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato Ispettorati
generali IGF e IGECOFIP e al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Segretariato generale. I singoli Enti stipuleranno
successivamente apposite convenzioni per regolare le attivita'
all'interno dei poli logistici integrati e per la suddivisione degli
oneri e dei canoni di locazione.
Per consentire un adeguato controllo del rispetto dei saldi di
finanza pubblica sulla complessiva programmazione degli investimenti,
si fa presente che i piani relativi ai commi 4 e 8, cosi' come quello
richiamato nel decreto interministeriale del 10 novembre 2010
relativo al comma 15 del medesimo art. 8 del decreto-legge n. 78 del
2010, devono essere comunicati ai Ministeri vigilanti entro il 30
novembre. In fase di prima attuazione, la comunicazione dei suddetti
piani dovra' avvenire entro il 31 gennaio 2011.
Si ricorda, infine, che per gli immobili retrocessi ai sensi e per
gli effetti dell'art. 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, occorre procedere alla loro dismissione nel rispetto delle
procedure ivi previste e favorendo soluzioni transattive che
consentano di stipulare contratti di compravendita che prevedano un
corrispettivo pari al valore di mercato dell'immobile, determinato a
suo tempo dall'Agenzia del territorio, con il versamento di una quota
parte di tale prezzo.
La corresponsione del saldo, oltre agli interessi e alla
rivalutazione monetaria, sara' legata alla risoluzione in sede
giurisdizionale delle cause pendenti. In questo modo, l'Ente
incassera' uno parte del valore degli immobili. senza rinunciare ai
propri interessi che verranno tutelati nelle opportune sedi.
c) Censimento del patrimonio immobiliare.
L'art. 8, comma 9, del citato decreto-legge n. 78 del 2010 prevede
che gli Enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di assistenza
e previdenza effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli
immobili di loro proprieta', con la specifica indicazione degli
immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. Detta
ricognizione sara' effettuata con specifiche modalita' precisate con
dcereto interministeriale. Essa e' preliminare a qualsiasi attivita'
di valorizzazione e, pertanto, deve essere conclusa prima di valutare
possibili alternative di valorizzazione.
Al fine di consentire l'avvio immediato della razionalizzazione
volta a conseguire gli obiettivi di risparmio programmati, per quanto
riguarda i rispettivi beni strumentali. gli Enti previdenziali e
assistenziali pubblici dovranno fornire, entro 15 giorni dalla
pubblicazione della presente direniva. all'Agenzia del demanio le
risultanze della ricognizione del loro patrimonio immobiliare ad uso
strumentale.
Sara' possibile in questo modo avere un quadro di riferimento per
operar: la razionalizzazione logistica degli edifici strumentali
delle Pubbliche Amministrazioni e la creazione dci poli logistici
integrati per la realizzazione di consistenti risparmi legati, nella
seconda ipotesi, al raggiungimento degli obiettivi finanziari di cui
all'art. 1, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
d) Trasparenza nella gestione del patrimonio immobiliare.
In relazione ai criteri di selezione degli investimenti e dei
soggetti coinvolti nelle relative operazioni si richiama il rispetto
dei principi di trasparenza u pubblicita'. In particolare, nel caso
degli immobili gia' posseduti, le diverse soluzioni gestionali che
verranno identificate dovranno tener conto dell'esigenza della
massima trasparenza e della riduzione dei costi. Gli Enti in
questione dovranno valutare comparativamente modalita' di gestione
interna da confrontare con soluzioni esterne, nel rispetto dei
principi di economicita', efficacia, trasparenza ed imparzialita'.
Gli Enti potranno elaborare mediante proprio regolamento specifiche
procedure di selezione trasparenti che tengano conto della
particolare tipologia di servizi acquistati e delle peculiarita' dei
soggetti appaltanti.
Nella scelta sia del socio privato e panna industriale sia della
S.O.R., gli Enti dovranno attenersi ai tritai di prudenzialita' e di
concorrenza.
Al fine di attuare la massima trasparenza sui processi di gestione
delle quote del fondo immobiliare degli Enti pubblici vigilati e per
una maggiore tutela degli interessi pubblici sottostanti, qualsiasi
modifica relativa alle quote di partecipazione dei menzionati Enti
pubblici deve essere basata su di un'analisi di asset allocation e
sottoposta preventivamente al parere dei rispettivi Collegi
sindacali. Tale decisione dovra' essere improntata ai principi di
efficacia, prudenza e trasparenza nonche' al contenimento dei costi.
Gli esiti delle suddette valutazioni e decisioni sono comunicati ai'
Ministeri vigilanti.
Alla luce di quanto rappresentato, le modifiche relative alla
partecipazione in societa' di gestione del risparmio sono imprnntatc
agli stessi principi e sottoposte al parere preventivo dei collegi
sindacali.
In considerazione della finalita' pubblica degli Enti e degli
investimenti da essi promossi, tutte le operazioni di modifica del
patrimonio dei fondi e i relativi atti propedeutici (regolamenti di
gestione, relazioni sulle stime, etc.) dovranno rispettare i principi
sulla total disclosure.
3. Indicazioni per Enti pubblici e privati che gestiscono forme
obbligatorie di assistenza e previdenza. Verifica del rispetto dei
saldi strutturali di finanza pubblica.
Con riferimento al comma 15 del citato art. 8, gli Enti pubblici e
privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza
dovranno elaborare e presentare piani di investimento triennali
secondo la tempistica e le modalita' previste del decreto
interministeriale del 10 novembre 2010 del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, debitamente registrato presso la Corte dei conti;
il predetto decreto quadro disciplina, altresi', il regime cui sono
sottoposte le operazioni avviate in forza di previgenti normative o
per effetto di delibere assunte entro il 31 maggio 2010 dai
competenti organi dei predetti Enti e indica le operazioni che non
hanno impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica.
Si ritiene opportuno rilevare che i suddetti piani di investimento,
al fine di consentire la valutazione degli impatti sui saldi
strutturali di finanza pubblica degli stessi, dovranno scaturire da
modelli di gestione degli investimenti e del patrimonio integrati con
la struttura del passivo, ovvero preordinati alla definizione, in via
sistematica, delle linee guida strategiche per la gestione e la
minimizzazione del rischio di liquidita' e di patrimonio. Questo per
aver contezza della circostanza che tali piani siano parte di una
strategia finalizzata a contribuire alla copertura delle prestazioni
previdenziali ed assistenziali dovute, ovvero, per le Casse
privatizzate, all'equilibrio di bilancio richiamato dall'art. 2,
comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994. n. 509 e, pertanto,
al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.
Una prima verifica di tale rispetto sara' il confronto del
rendimento e del rischio degli investimenti con quelli dei titoli di
Stato italiani, dovendosi attentamente valutare, sul piano
economico-finanziario, la presenza di rendimenti del patrimonio,
corretti per il rischio, inferiori al costo di finanziamento dello
Stato. Il punto di partenza della redazione dei suddetti piani e',
quindi, un'analisi integrata delle poste dell'attivo e del passivo,
che comprenda una valutazione delle opportunita' di investimento,
tenuto conto del profilo di rischio del patrimonio e del
differenziale tra prestazioni e contributi che nell'arco temporale di
riferimento potrebbero generarsi in base alle proiezioni contenute
nel bilancio tecnico. Cio' richiede, ove possibile, lo sviluppo e
l'utilizzo di indicatori di rischio per i quali occorre fissare
limiti massimi - non solo per gli investimenti. ma anche per tutte le
voci che vanno a formare il bilancio tecnico.
Successivamente all'individuazione della quota ottimale da
investire nell'immobiliare, occorrera' procedere alla scelta dello
strumento con il quale realizzare l'investimento che meglio risponde
alle esigenze del singolo Ente.
Nella determinazione delle operazioni di acquisto e vendite degli
immobili, richiamale dall'art. 8, comma 15, del decreto-legge in
argomento, gli Enti dovranno tenere conto della quota di patrimonio
gia' investita in immobili/quote di fondi immobiliari considerando
anche le finalita' di carattere sociale in grado di assicurare un
ritorno chc consenta di non ridurre il valore reale del patrimonio
dell'Ente.
Roma, 10 febbraio 2011
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 159
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CIRCOLARE 9 luglio 2010, n. 16063 Valorizzazione immobili pubblici. Linee guida generali per la costituzione di un fascicolo immobiliare. (10A09056) (GU n. 172 del 26-7-2010 )
Agli Enti pubblici non territoriali
e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Finalita' della circolare.
Le presenti Linee Guida generali per la costituzione di un fascicolo immobiliare (di seguito anche «Linee Guida»), sono state redatte con l'intento di specificare un percorso metodologico che consenta agli Enti pubblici non territoriali di pervenire ad una quanto piu' completa conoscenza del proprio portafoglio immobiliare, necessario punto di partenza per un adeguato processo di valorizzazione.
Si specifica che le presenti Linee Guida si riferiscono in modo mirato ai fabbricati.
Le presenti Linee Guida, altresi', pur essendo indirizzate ai predetti enti, possono costituire un valido riferimento anche per tutte le altre pubbliche amministrazioni che intendano attivare un
proficuo processo di valorizzazione.
Cenni sulla normativa.
La normativa di riferimento si rinviene nella legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'art. 19 (Beni immobili statali); nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in particolare l'art. 3-bis, aggiunto dalla
Finanziaria per l'anno 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Ulteriori spunti di riflessione possono essere forniti anche dalle disposizioni in materia di razionalizzazione, contenute nella predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 204 e seguenti.
Si considerino, inoltre, le disposizioni dettate dall'art. 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
La conoscenza del patrimonio immobiliare: fase della ricognizione.
La ricognizione degli immobili di proprieta' degli enti non territoriali deve avere come obiettivo l'acquisizione delle informazioni riguardanti i beni oggetto del compendio, per le quali
si distinguono tre tipologie: tecnica, amministrativo-gestionale, storico-artistica.
In particolare, le informazioni tecniche si riferiscono ai dati che consentono la localizzazione geografica e l'identificazione catastale completa dei beni.
Gli immobili esistenti sul territorio nazionale, a seguito di dichiarazione da parte dei soggetti obbligati, sono iscritti negli atti del Catasto con l'indicazione dei relativi identificativi
catastali. Per ognuno di essi sono riportate in banca dati, tra l'altro, le informazioni concernenti l'individuazione, la rappresentazione grafica, la redditivita' (per la determinazione del valore ai fini fiscali) ed i soggetti intestatari, titolari di diritti reali sul bene, con le relative quote. L'immobile deve essere quindi descritto nel fascicolo immobiliare con l'indicazione dei
riferimenti catastali, al fine di consentire la conoscenza delle suddette informazioni.
Con riferimento alle informazioni sul titolo di provenienza del bene e sulla relativa pubblicita' nei registri immobiliari, e' opportuno acquisire, ove non gia' in possesso, oltre al citato titolo
di provenienza, anche copia della correlata nota di trascrizione.
Tale copia, e, nei casi in cui e' consentito, copia del titolo, potra' essere richiesta al competente Servizio di pubblicita' immobiliare dell'Agenzia del territorio. La nota di trascrizione riporta, oltre ai beni cui si riferisce, le informazioni relative
agli estremi dell'atto e alle parti a favore e a carico delle quali l'atto e' trascritto. Presso i medesimi Servizi di Pubblicita' Immobiliare e' inoltre possibile effettuare ispezioni sui registri,
dalle quali rilevare, a titolo esemplificativo, i vari passaggi di proprieta' succedutisi nel tempo, le eventuali iscrizioni di ipoteca e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sul bene, la presenza di eventuali servitu' o vincoli trascritti, la trascrizione di eventuali diritti parziari spettanti a terzi.
La conoscenza tecnica dell'immobile richiede inoltre l'analisi urbanistica e deve consentire un inquadramento corretto del bene con riferimento ai suoi possibili usi, quali la coerenza dell'attuale utilizzo con le indicazioni dello strumento urbanistico vigente o la possibilita' di trasformazione, con individuazione degli strumenti urbanistici da porre in essere, volta ad ottenere nuove destinazioni d'uso.
Con riferimento alle informazioni amministrativo-gestionali occorre distinguere tra beni strumentali e non strumentali e per questi ultimi si deve tener conto dello stato occupazionale (libero,
occupato, con o senza titolo). Nel caso di immobili locati riveste particolare importanza inquadrare le eventuali specifiche pattuizioni che regolamentano l'utilizzo dello stesso, compresa la correlazione di eventuali pertinenze alle unita' principali e le informazioni
riguardanti lo stato di manutenzione e conservazione aggiornate.
Rilevanti, infine, le informazioni storico-artistiche (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, inerente il Codice dei beni culturali e del paesaggio) per delineare correttamente le procedure per l'eventuale dismissione, mentre, per gli immobili di recente realizzazione, le informazioni relative all'epoca di costruzione possono rivestire carattere di informazione aggiuntiva.
Il fascicolo immobiliare: elementi costitutivi.
Il fascicolo immobiliare e' la carta d'identita' dell'immobile, inteso nelle sue accezioni di complesso, fabbricato o singola unita'. Esso e' predisposto dall'Ente e deve essere opportunamente composto dai seguenti documenti, organizzati, a seconda del caso, in documenti relativi al complesso immobiliare, ai singoli fabbricati che lo compongono o alle singole unita' immobiliari in cui i fabbricati sono articolati:
* titolo di provenienza, ove esistente, e copia della nota di trascrizione rilasciata dai Servizi di pubblicita' immobiliare dell'Agenzia del territorio. In assenza di specifiche norme che ne attestano la proprieta' (cfr. artt. 1 e 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410), i titoli di provenienza devono essere acquisiti agli atti. Nel caso in cui la proprieta' in capo agli Enti sia garantita per legge, la ricostruzione documentale dei vari passaggi di proprieta' costituisce elemento conoscitivo indispensabile. Per gli immobili situati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, denominato anche sistema catastale tavolare, si rinvia ai relativi atti di iscrizione tavolare;
* dichiarazione urbanistica sulla data di costruzione del fabbricato, prevista ai fini della validita' dell'atto di compravendita, ovvero, laddove l'immobile risulti costruito dopo il 1° settembre 1967, copia della licenza di costruzione e/o concessione edilizia ovvero, qualora non disponibili, indicazione degli estremi identificativi delle stesse, se non gia' risultanti dal titolo di provenienza;
* documenti relativi alla regolarita' urbanistica dell'immobile (inclusi la domanda di condono, la concessione in sanatoria ovvero la domanda protocollata con i bollettini di versamento);
certificazione urbanistica che attesti l'esistenza o meno di vincoli;
* certificazione di agibilita'/abitabilita';
* attestazione inerente la conformita', o meno, del bene, nello stato di fatto, dal punto di vista edilizio-urbanistico (anche in presenza di originaria certificazione di agibilita'/abitabilita');
planimetria catastale. Nel caso in cui quanto nelle stesse rappresentato non fosse aggiornato con la situazione di fatto del bene, si dovra' provvedere con l'adeguamento della rappresentazione catastale;
*visura catastale aggiornata;
* scheda riepilogativa dei dati dell'immobile, contenente nel dettaglio anche l'indirizzo, il piano, la presenza o meno di un ascensore, etc.;
* attestati di conformita' degli impianti (di riscaldamento, raffreddamento, anti-incendio, elettrico, telefonico, etc.) con nulla osta dei VV.FF., se dovuto, e scheda grafico-tecnica degli stessi, ove disponibili;
* certificazione energetica ai sensi del decreto legislativo n. 192/2005 e del decreto ministeriale 26 giugno 2009, che stabilisce le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
copia autentica della polizza globale fabbricati;
* elaborato planimetrico catastale, ove disponibile;
* valore di mercato attribuito dall'Agenzia del Territorio, previa sottoscrizione di accordi con la stessa per regolare modalita' e costi, nonche' estratto in copia della relazione di stima, in cui
siano contenuti i parametri presi a riferimento per la determinazione del prezzo;
documentazione contenente informazioni tecnico descrittive dell'immobile in tutti le sue componenti (strutture, impianti, finiture) nonche' inerenti la consistenza (superfici e volumi) e
stato conservativo;
* scheda descrittiva delle parti comuni, ove possibile, ovvero, laddove si venga a creare una situazione di condominio, il relativo regolamento di condominio e l'ulteriore documentazione riguardante le parti comuni;
* eventuali limitazioni al diritto di proprieta' ai sensi della legge vigente;
copia dell'eventuale contratto di locazione e di eventuali scritture integrative e/o novative, ovvero, di una scheda riassuntiva di tutti i dati, le informazioni e quant'altro a disposizione
dell'Ente in relazione allo stato locativo dell'immobile, ivi inclusa l'attestazione dell'Ente in merito alla regolarita' del rapporto locatizio e dei pagamenti del conduttore, l'indicazione di eventuali
disdette o rinnovi, dell'importo dei depositi cauzionali costituiti dai conduttori e di eventuali contenziosi in essere;
* riepilogo degli interventi di manutenzione effettuati negli ultimi cinque anni;
eventuali decreti di vincolo o certificazione scaturente dal procedimento di verifica dell'interesse culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Fermo restando che ciascun Ente, in aggiunta ai documenti sopra indicati, puo' inserire nel fascicolo immobiliare quant'altro ritenga utile e/o necessario, si ritiene che tutti i documenti indicati sono da considerarsi necessari.
Si evidenzia, inoltre, che alcuni dei documenti sopra indicati, sono necessari anche al fine di adempiere alle disposizioni dettate dall'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010).
In ultimo, si rappresenta che sussiste l'obbligo di accatastamento per tutti gli immobili, che viene adempiuto tramite la presentazione, al competente Ufficio Provinciale dell'Agenzia del territorio, degli atti di aggiornamento di catasto terreni (tipo mappale e di frazionamento, con procedura Pregeo) ovvero di catasto edilizio urbano (dichiarazione di nuova costruzione ovvero della denuncia di variazione, con procedura informatica Docfa), redatti a cura di un tecnico abilitato, ai sensi del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701.
Roma, 9 luglio 2010
Il Ministro: Tremonti