LEGGE 27 febbraio 2009, n. 14 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

 

(G.U. n. 49 del 28 febbraio 2009 - Suppl.Ordinario n. 28)

(testo in vigore dal: 1-3-2009)
 

CAPO XIV


DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA

 

ARTICOLO 43-bis.

(Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici)

 

 
  

 1. In considerazione dell’eccezionale crisi economica internazionale e delle condizioni del mercato immobiliare e dei mercati finanziari, il patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2002, effettuata dalla Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (SCIP), ed il patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2002, effettuata dalla medesima SCIP sono posti in liquidazione.

 

2. I beni immobili che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono di proprietà della SCIP sono trasferiti in proprietà ai soggetti originariamente proprietari degli stessi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e senza garanzia per vizi ed evizione.

 

3. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale produce gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile. Dalla medesima data i soggetti originariamente proprietari sono immessi nel possesso degli immobili ad essi trasferiti.

 

4. Il valore degli immobili di cui al comma 2 è determinato dall’Agenzia del territorio, secondo quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, entro e non oltre il 20 marzo 2009, sulla base delle liste contenenti gli elementi identificativi degli immobili in possesso della SCIP.

 

5. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 appartenenti al patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione è effettuato senza versamento di corrispettivo.

 

6. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 appartenenti al patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione è effettuato per un corrispettivo pari al valore degli immobili stessi determinato ai sensi del comma 4. Tale corrispettivo è versato alla SCIP, al netto dell’eventuale maggiore valore individuato ai sensi del comma 4 rispetto alle passività della società stessa relative alla seconda operazione di cartolarizzazione, per i titoli emessi, i costi ed i finanziamenti assunti, al netto degli incassi disponibili.

 

7. Al fine del pagamento del corrispettivo da versare di cui al comma 6 la SCIP, in nome e per conto dei soggetti originariamente proprietari, versa tutte le somme presenti sul conto riscossione intestato alla stessa società presso la Tesoreria centrale dello Stato acceso ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 2001 in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono trasferite in apposito capitolo di spesa per essere versate, in nome e per conto degli enti previdenziali originariamente proprietari, alla SCIP entro il 15 aprile 2009 quale corrispettivo del trasferimento di cui al comma 6, al fine di essere destinate ad estinguere le passività di cui al comma 6. L’eventuale eccedenza tra le somme versate alla SCIP quale corrispettivo e la consistenza del capitolo di spesa è assegnata ai soggetti originariamente proprietari in proporzione alle quote di patrimonio trasferito per la prima operazione di cartolarizzazione.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, per rispettare il termine previsto per il pagamento del corrispettivo a favore della SCIP per un importo pari alle somme da acquisire al bilancio dello Stato, è autorizzato a concedere un’anticipazione di tesoreria che è estinta entro l’anno a valere sul suddetto capitolo di spesa. L’acquisizione degli immobili da parte dei predetti enti previdenziali è operata anche in deroga al comma 488 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

8. L’eventuale differenza tra il corrispettivo da versare di cui al comma 6 e le somme presenti sul conto riscossione di cui al comma 7 è interamente versata alla SCIP dagli enti previdenziali originariamente proprietari in proporzione al valore degli immobili ad essi trasferiti relativi alla seconda operazione di cartolarizzazione come determinato ai sensi del comma 4, anche per la residua quota di immobili conferiti dallo Stato. Qualora uno o più tra gli enti previdenziali non dispongano in misura sufficiente della cassa necessaria a corrispondere tale differenza, gli altri enti previdenziali aventi disponibilità di cassa provvedono ad anticipare la suddetta differenza.

Gli enti previdenziali provvedono al versamento della differenza in deroga al comma 488 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando il limite del 7 per cento ivi previsto. I soggetti originariamente proprietari regolano in via convenzionale tra di loro i rapporti di debito e credito derivanti dall’applicazione del presente comma.

 

9. Qualora le disponibilità degli enti non siano sufficienti a provvedere al versamento della differenza di cui al comma 8, il Ministero dell’economia e delle finanze corrisponde la differenza alla SCIP entro e non oltre il 15 aprile 2009 mediante una anticipazione di tesoreria, da estinguere con l’utilizzo dei primi proventi rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al presente articolo e fino a concorrenza della differenza tra il valore accertato dall’Agenzia del territorio e quanto effettivamente versato dagli enti ai sensi dei commi 7 e 8. Per l’eventuale parte residua di anticipazione, si provvede mediante la vendita di ulteriori immobili dello Stato effettuata dall’Agenzia del demanio, tenendo conto della situazione del mercato immobiliare.

 

10. Qualora il valore degli immobili determinato ai sensi del comma 4 relativi alla seconda operazione di cartolarizzazione sia inferiore a quanto effettivamente versato dagli enti ai sensi dei commi 7 e 8, si provvede a restituire agli enti tale differenza mediante l’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da parte dell’Agenzia del demanio.

 

11. La seconda operazione di cartolarizzazione è conclusa a seguito dell’avvenuto rimborso delle passività di cui al comma 6.

 

12. Per le finalità di cui al presente articolo gli enti possono procedere alla vendita diretta degli immobili di cui al comma 2, fatti salvi in ogni caso i diritti spettanti agli aventi diritto. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 13, 14, 17, 17-bis, 19, eccetto i primi due periodi, e 20 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e dal decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104. I soggetti originariamente proprietari degli immobili assolvono la vendita di tutti i beni immobili ad essi trasferiti nel rispetto delle procedure regolanti l’alienazione degli stessi da parte della SCIP per la seconda operazione di cartolarizzazione, per quanto compatibili, in modo da massimizzare gli incassi in relazione alla situazione del mercato immobiliare. I soggetti originariamente proprietari possono modificare le suddette procedure al fine di rendere più efficiente il processo di vendita. Qualora gli immobili trasferiti ai sensi del comma 2 risultino non cedibili ai sensi del citato decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, gli enti provvedono all’individuazione di unità immobiliari aventi le caratteristiche previste dal predetto decreto-legge ed analogo valore.

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti originariamente proprietari degli immobili sono sostituiti alla SCIP, in tutti i rapporti, anche processuali ed attinenti alle procedure di vendita in corso, relativi agli immobili trasferiti, con liberazione della SCIP. Al fine di favorire la tutela del diritto all’abitazione e all’esercizio di attività di impresa nella attuale fase di eccezionale crisi economica, i soggetti originariamente proprietari promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino l’immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonché alla possibilità di effettiva riscossione del credito.

 

13. L’Agenzia del territorio, a seguito del trasferimento, individua gli immobili di pregio su richiesta degli enti proprietari. Restano salvi i criteri di individuazione dei suddetti immobili previsti dal comma 13 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e disciplinati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002.

 

14. Esperite le attività di cui al comma 8 ed estinti i costi e le passività relativi alle due operazioni di cartolarizzazione, la SCIP trasferisce tutti i dati e le informazioni in suo possesso relativi agli immobili ai soggetti originariamente proprietari ed è posta in liquidazione. L’Agenzia del territorio, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, effettua entro dodici mesi una puntuale ricognizione e valutazione di tutti gli immobili di proprietà degli enti previdenziali pubblici.

 

 


          
                      Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dell'art. 2644 del codice civile:
             «Art.  2644  (Effetti  della  trascrizione).  - Gli atti
          enunciati  nell'articolo precedente non hanno effetto [c.c.
          509]  riguardo  ai  terzi  che  a  qualunque  titolo  hanno
          acquistato  diritti  sugli  immobili  in  base  a  un  atto
          trascritto  [c.c.  507,  2659, 2667] o iscritto [c.c. 2839]
          anteriormente  alla  trascrizione degli atti medesimi [c.c.
          2643,  2652,  n.  3, 2653, n. 1, 2685, 2827, 2857, 2914, n.
          1].
             Seguita  la  trascrizione, non puo' avere effetto contro
          colui  che  ha trascritto [c.c. 2666] alcuna trascrizione o
          iscrizione  di  diritti  acquistati  verso  il  suo autore,
          quantunque  l'acquisto risalga a data anteriore [c.c. 1380,
          2649, 2655, 2812, 2848, 2866, 2913, 2915].».
             -  Si  riporta il testo del comma 7 dell'art. 3 del gia'
          citato decreto-legge n. 351 del 2001:
             «7.  Il  prezzo di vendita degli immobili e delle unita'
          immobiliari  e'  determinato  in ogni caso sulla base delle
          valutazioni  correnti di mercato, prendendo a riferimento i
          prezzi  effettivi  di  compravendite  di  immobili e unita'
          immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le
          unita'  immobiliari  liberi  ovvero  i  terreni e le unita'
          immobiliari  per  i quali gli affittuari o i conduttori non
          hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono
          posti  in  vendita  al  miglior  offerente  individuato con
          procedura   competitiva,   le   cui   caratteristiche  sono
          determinate  dai  decreti di cui al comma 1, fermo restando
          il diritto di prelazione di cui al comma 5.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 488 dell'art. 2 della
          gia' citata legge n. 244 del 2007:
             «488.  A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare
          il   conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica
          stabiliti  in  sede  europea,  indicati  nel  Documento  di
          programmazione  economico-finanziaria e nelle relative note
          di  aggiornamento,  gli enti previdenziali pubblici possono
          effettuare   investimenti  immobiliari,  esclusivamente  in
          forma  indiretta  e  nel  limite  del 7 per cento dei fondi
          disponibili.  Nel  rispetto  del limite del 7 per cento dei
          fondi disponibili, l'Istituto nazionale per l'assicurazione
          contro  gli  infortuni  sul lavoro (INAIL) e' autorizzato a
          procedere    in    forma    diretta    alla   realizzazione
          dell'investimento  relativo  al Centro polifunzionale della
          polizia  di  Stato  di  Napoli  secondo le modalita' di cui
          all'art.  1,  comma  438,  della legge 27 dicembre 2006, n.
          296.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  del gia' citato
          decreto-legge n. 351 del 2001:
             «Art. 3 (Modalita' per la cessione degli immobili). - 1.
          I  beni  immobili  individuati  ai  sensi  dell'articolo  1
          possono  essere  trasferiti  a titolo oneroso alle societa'
          costituite  ai sensi del comma 1 dell'art. 2 con uno o piu'
          decreti   di   natura   non   regolamentare   del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale.  L'inclusione  nei  decreti produce il passaggio
          dei  beni al patrimonio disponibile. Con gli stessi decreti
          sono determinati:
              a)  il  prezzo iniziale che le societa' corrispondono a
          titolo  definitivo  a  fronte  del  trasferimento  dei beni
          immobili   e   le  modalita'  di  pagamento  dell'eventuale
          residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli;
              b)     le     caratteristiche     dell'operazione    di
          cartolarizzazione che le societa' realizzano per finanziare
          il  pagamento  del  prezzo.  All'atto di ogni operazione di
          cartolarizzazione  e' nominato un rappresentante comune dei
          portatori  dei  titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti
          in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei
          titoli,   approva   le   modificazioni   delle   condizioni
          dell'operazione;
              c)  l'immissione  delle  societa' nel possesso dei beni
          immobili trasferiti;
              d)  la  gestione  dei  beni  immobili  trasferiti e dei
          contratti  accessori, da regolarsi in via convenzionale con
          criteri di remunerativita';
              e)  le  modalita'  per la valorizzazione e la rivendita
          dei beni immobili trasferiti.
             1-bis.  Per  quanto  concerne  i  beni  immobili di enti
          pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti
          del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
          concerto  con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato
          di  particolare  valore  artistico  e storico i decreti del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze sono adottati di
          concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali.
             2.  Fino  alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai
          sensi  del  comma  1 i gestori degli stessi, individuati ai
          sensi  del  comma  1, lettera d), sono responsabili a tutti
          gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari
          di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  nonche' per
          l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.
             3. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle unita'
          immobiliari  ad  uso residenziale il diritto di opzione per
          l'acquisto,  in  forma  individuale  e  a  mezzo di mandato
          collettivo,  al  prezzo determinato secondo quanto disposto
          dai  commi  7  e  8. Le modalita' di esercizio dell'opzione
          sono  determinate  con  i  decreti  di cui al comma 1. Sono
          confermate  le  agevolazioni  di cui al comma 8 dell'art. 6
          del  decreto  legislativo  16  febbraio  1996,  n.  104. Le
          medesime  agevolazioni  di  cui  al comma 8 dell'art. 6 del
          decreto  legislativo  16 febbraio 1996, n. 104, sono estese
          ai  conduttori  delle unita' ad uso residenziale trasferite
          alle societa' costituite ai sensi del comma 1 dell'art. 2.
             3-bis.  E'  riconosciuto  in favore dei conduttori delle
          unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il
          diritto  di opzione per l'acquisto in forma individuale, al
          prezzo  determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le
          modalita'   di   esercizio  del  diritto  di  opzione  sono
          determinate con i decreti di cui al comma 1.
             4.  E'  riconosciuto  il  diritto  dei  conduttori delle
          unita'   immobiliari   ad  uso  residenziale,  con  reddito
          familiare  complessivo  annuo  lordo,  determinato  con  le
          modalita'  previste dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978,
          n.  457,  e  successive  modificazioni,  inferiore a 19.000
          euro,  al rinnovo del contratto di locazione per un periodo
          di   nove  anni,  a  decorrere  dalla  prima  scadenza  del
          contratto    successiva    al   trasferimento   dell'unita'
          immobiliare  alle  societa'  di cui al comma 1 dell'art. 2,
          con  applicazione  del medesimo canone di locazione in atto
          alla  data  di  scadenza del contratto. Per le famiglie con
          componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili
          il   limite   del   reddito  familiare  complessivo  lordo,
          determinato   con   le   modalita'   indicate  nel  periodo
          precedente,  e'  pari  a 22.000 euro. Nei casi previsti dai
          primi  due periodi del presente comma, qualora l'originario
          contratto  di locazione non sia stato formalmente rinnovato
          ma  ricorrano  comunque  le  condizioni  previste dal primo
          periodo  del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione
          per  un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva
          al  trasferimento  dell'unita' immobiliare alle societa' di
          cui  al  comma  1  dell'art.  2,  in cui sarebbe scaduto il
          contratto  di  locazione  se  fosse stato rinnovato. Per le
          unita'      immobiliari      occupate     da     conduttori
          ultrasessantacinquenni  o  nel  cui  nucleo familiare siano
          compresi   soggetti   conviventi,  legati  da  rapporti  di
          coniugio  o  di  parentela  in  linea  retta,  portatori di
          handicap,  accertato  ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
          n.   104,  e'  consentita  l'alienazione  della  sola  nuda
          proprieta',  quando  essi  abbiano esercitato il diritto di
          opzione  e  prelazione di cui al comma 5 con riferimento al
          solo diritto di usufrutto.
             5.  E'  riconosciuto  il diritto di prelazione in favore
          dei    conduttori   delle   unita'   immobiliari   ad   uso
          residenziale,  delle  unita'  immobiliari ad uso diverso da
          quello  residenziale nonche' in favore degli affittuari dei
          terreni,  solo  per il caso di vendita degli immobili ad un
          prezzo  inferiore  a  quello  di esercizio dell'opzione. Il
          diritto  di  prelazione eventualmente spettante ai sensi di
          legge ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso
          diverso  da  quello  residenziale  puo'  essere  esercitato
          unicamente  nel  caso di vendita frazionata degli immobili.
          La  vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso
          in  cui  ciascuna unita' immobiliare sia offerta in vendita
          singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale
          unita'.  Il  diritto  di  prelazione  sussiste  anche se la
          vendita  frazionata e' successiva ad un acquisto in blocco.
          I  decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a
          quanto  previsto  dalla  vigente normativa, gli adempimenti
          necessari  al fine di consentire l'esercizio del diritto di
          prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari.
             6.  I  diritti  dei  conduttori  e  degli affittuari dei
          terreni  sono  riconosciuti  se  essi sono in regola con il
          pagamento  dei  canoni e degli oneri accessori e sempre che
          non  sia  stata  accertata  l'irregolarita'  dell'affitto o
          della  locazione.  Sono  inoltre riconosciuti i diritti dei
          conduttori  delle  unita'  immobiliari  ad uso residenziale
          purche'  essi  o  gli  altri  membri  conviventi del nucleo
          familiare   non   siano  proprietari  di  altra  abitazione
          adeguata  alle  esigenze del nucleo familiare nel comune di
          residenza.  I  diritti  di opzione e di prelazione spettano
          anche  ai  familiari  conviventi,  nonche'  agli  eredi del
          conduttore  con lui conviventi ed ai portieri degli stabili
          oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio
          di portineria.
             7.  Il  prezzo  di vendita degli immobili e delle unita'
          immobiliari  e'  determinato  in ogni caso sulla base delle
          valutazioni  correnti di mercato, prendendo a riferimento i
          prezzi  effettivi  di  compravendite  di  immobili e unita'
          immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le
          unita'  immobiliari  liberi  ovvero  i  terreni e le unita'
          immobiliari  per  i quali gli affittuari o i conduttori non
          hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono
          posti  in  vendita  al  miglior  offerente  individuato con
          procedura   competitiva,   le   cui   caratteristiche  sono
          determinate  dai  decreti di cui al comma 1, fermo restando
          il diritto di prelazione di cui al comma 5.
             7-bis.  Ai  conduttori  delle  unita' immobiliari ad uso
          diverso  da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in
          blocco,  spetta  il diritto di opzione all'acquisto a mezzo
          di   mandato   collettivo,  a  condizione  che  questo  sia
          conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento
          delle  unita'  facenti parte del blocco oggetto di vendita.
          Il  prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della
          procedura   competitiva.  Le  modalita'  ed  i  termini  di
          esercizio  del  diritto  di  opzione stabilito dal presente
          comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1.
             8.  Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
          residenziale,  escluse  quelle di pregio ai sensi del comma
          13,  offerte  in  opzione  ai  conduttori che acquistano in
          forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse
          unita' immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i
          medesimi   immobili   e'  altresi'  confermato  l'ulteriore
          abbattimento  di  prezzo, secondo i coefficienti in vigore,
          in  favore  esclusivamente  dei conduttori che acquistano a
          mezzo  di  mandato  collettivo  unita'  immobiliari  ad uso
          residenziale  che rappresentano almeno l'80 per cento delle
          unita'  residenziali complessive dell'immobile, al netto di
          quelle  libere.  Per  i  medesimi  immobili e' concesso, in
          favore  dei  conduttori  che  acquistano a mezzo di mandato
          collettivo  e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno
          dell'80  per  cento  delle  unita' residenziali complessive
          dell'immobile  al  netto  di quelle libere, un abbattimento
          del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8
          per  cento. Le modalita' di applicazione degli abbattimenti
          di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.
          Il  prezzo  di  vendita  dei  terreni  e' pari al prezzo di
          mercato  degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per
          cento.  E'  riconosciuto  agli  affittuari  il  diritto  di
          opzione  per  l'acquisto  da esercitarsi con le modalita' e
          nei  termini  di cui al comma 3 del presente articolo. Agli
          affittuari  coltivatori diretti o imprenditori agricoli che
          esercitano   il  diritto  di  opzione  per  l'acquisto,  e'
          concesso   l'ulteriore   abbattimento   di  prezzo  secondo
          percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e
          determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari
          che  esercitano  il  diritto  di  opzione possono procedere
          all'acquisto  dei  terreni attraverso il regime di aiuto di
          Stato  n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea con
          decisione  comunitaria  n.  SG (2001) D/288933 del 3 giugno
          2001.  Non  si  applicano alle operazioni fondiarie attuate
          attraverso  il  regime  di  aiuto  di  Stato n. 110/2001 le
          disposizioni  previste  dall'art.  8  della legge 26 maggio
          1965,  n. 590, e dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n.
          817.   Tali   operazioni  usufruiscono  delle  agevolazioni
          tributarie  per  la  formazione  e  l'arrotondamento  della
          proprieta' contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n.
          604.
             9.  La  determinazione  esatta  del prezzo di vendita di
          ciascun   bene   immobile  e  unita'  immobiliare,  nonche'
          l'espletamento,  ove  necessario,  delle attivita' inerenti
          l'accatastamento   dei   beni   immobili  trasferiti  e  la
          ricostruzione   della   documentazione  ad  essi  relativa,
          possono  essere  affidati  all'Agenzia  del  territorio e a
          societa'   aventi   particolare   esperienza   nel  settore
          immobiliare,  individuate con procedura competitiva, le cui
          caratteristiche  sono  determinate  dai  decreti  di cui al
          comma 1.
             10.  I  beni  immobili degli enti previdenziali pubblici
          ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui
          all'art.   7  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
          n.  140,  e  successive  modificazioni,  che non sono stati
          aggiudicati  alla  data  del 31 ottobre 2001, sono alienati
          con le modalita' di cui al presente decreto.
             11.  I  beni immobili degli enti previdenziali pubblici,
          diversi  da  quelli di cui al comma 10 e che non sono stati
          venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le
          modalita'  di  cui al presente decreto. La disposizione non
          si   applica   ai  beni  immobili  ad  uso  prevalentemente
          strumentale.  Il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche
          sociali  emana  direttive  agli enti previdenziali pubblici
          per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.
             12.  Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e'
          corrisposto  agli  enti  previdenziali  titolari  dei  beni
          medesimi.  Le  relative  disponibilita'  sono  acquisite al
          bilancio  per  essere  accreditate  su  conti  di tesoreria
          vincolati  intestati  all'ente venditore; sulle giacenze e'
          riconosciuto  un  interesse  annuo  al  tasso  fissato  con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze. E'
          abrogato  il  comma  3  dell'art. 2 della legge 23 dicembre
          1999,  n.  488. La copertura delle riserve tecniche e delle
          riserve  legali degli enti previdenziali pubblici vincolati
          a   costituirle   e'   realizzata   anche   utilizzando  il
          corrispettivo  di  cui al comma 1, lettera a), e i proventi
          di  cui  all'art. 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta' di
          accesso   alla   Tesoreria   centrale   dello   Stato   per
          anticipazioni  relative  al  fabbisogno  finanziario  delle
          gestioni   previdenziali,   ai  sensi  di  quanto  disposto
          dall'art.  16  della  legge 12 agosto 1974, n. 370, nonche'
          dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
             13.  Con  i  decreti  di  cui  al  comma  1, su proposta
          dell'Agenzia  del territorio, sono individuati gli immobili
          di  pregio.  Si considerano comunque di pregio gli immobili
          situati  nei  centri storici urbani, ad eccezione di quelli
          individuati  nei  decreti  di  cui  al comma 1, su proposta
          dell'Agenzia  del  territorio,  che  si trovano in stato di
          degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro
          e  di  risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione
          edilizia.
             14.  Sono  nulli gli atti di disposizione degli immobili
          ad  uso  residenziale  non  di pregio ai sensi del comma 13
          acquistati   per  effetto  dell'esercizio  del  diritto  di
          opzione  e  del  diritto  di  prelazione  prima  che  siano
          trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto.
             15.  Ai  fini della valorizzazione dei beni il Ministero
          dell'economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze
          di  servizi  o promuove accordi di programma per sottoporre
          all'approvazione  iniziative  per  la  valorizzazione degli
          immobili individuati ai sensi dell'art. 1. Con i decreti di
          cui  al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'assegnazione
          agli  enti territoriali interessati dal procedimento di una
          quota,  non  inferiore al 5 per cento e non superiore al 15
          per  cento,  del ricavato attribuibile alla rivendita degli
          immobili valorizzati.
             15-bis.  Per  la  valorizzazione  di  cui  al  comma 15,
          l'Agenzia  del  demanio  puo' individuare, d'intesa con gli
          enti  territoriali  interessati,  una  pluralita'  di  beni
          immobili  pubblici  per  i quali e' attivato un processo di
          valorizzazione  unico,  in  coerenza  con  gli indirizzi di
          sviluppo  territoriale,  che  possa costituire, nell'ambito
          del  contesto  economico e sociale di riferimento, elemento
          di  stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale.
          Per  il  finanziamento  degli  studi  di  fattibilita'  dei
          programmi    facenti   capo   ai   programmi   unitari   di
          valorizzazione  dei  beni  demaniali per la promozione e lo
          sviluppo  dei  sistemi  locali  si  provvede  a  valere sul
          capitolo  relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del
          demanio   per   l'acquisto   dei   beni  immobili,  per  la
          manutenzione,  la  ristrutturazione,  il  risanamento  e la
          valorizzazione  dei  beni  del  demanio  e  del  patrimonio
          immobiliare  statale,  nonche'  per  gli  interventi  sugli
          immobili   confiscati  alla  criminalita'  organizzata.  E'
          elemento  prioritario  di  individuazione,  nell'ambito dei
          predetti    programmi    unitari,   la   suscettivita'   di
          valorizzazione   dei   beni   immobili   pubblici  mediante
          concessione  d'uso  o  locazione,  nonche' l'allocazione di
          funzioni   di   interesse   sociale,  culturale,  sportivo,
          ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita'
          di  solidarieta'  e  per  il  sostegno alle politiche per i
          giovani, nonche' per le pari opportunita'.
             15-ter.  Nell'ambito  dei  processi di razionalizzazione
          dell'uso  degli  immobili  pubblici  ed al fine di adeguare
          l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze
          derivanti  dall'adozione  dello strumento professionale, il
          Ministero  della  difesa  puo' individuare beni immobili di
          proprieta'   dello  Stato  mantenuti  in  uso  al  medesimo
          Dicastero  per  finalita'  istituzionali,  suscettibili  di
          permuta di beni e di servizi con gli enti territoriali, con
          le  societa'  a  partecipazione  pubblica  e con i soggetti
          privati.  Le  procedure  di  permuta  sono  effettuate  dal
          Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio,
          nel   rispetto   dei   principi  generali  dell'ordinamento
          giuridico-contabile.
             16.  La  pubblicazione  dei  decreti  di  cui al comma 1
          produce  gli  effetti  previsti  dall'art.  2644 del codice
          civile   in   favore   della   societa'   beneficiaria  del
          trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4
          dell'art. 1.
             17.  Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a
          terzi  sui  beni  immobili trasferiti ai sensi del comma 1,
          non  si applica al trasferimento ivi previsto e puo' essere
          esercitato  all'atto della successiva rivendita dei beni da
          parte  delle  societa'. I trasferimenti di cui al comma 1 e
          le    successive   rivendite   non   sono   soggetti   alle
          autorizzazioni  previste  dal testo unico di cui al decreto
          legislativo  29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto
          dal  comma 113 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali
          territoriali,  e dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1998,
          n.  448,  come  modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile
          2001,  n.  136,  concernente la proposizione di progetti di
          valorizzazione  e  gestione  di  beni  immobili statali. Le
          amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali
          e  gli  altri  soggetti  pubblici non possono in alcun caso
          rendersi  acquirenti  dei  beni immobili di cui al presente
          decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente
          comma  non  si  applica agli enti pubblici territoriali che
          intendono  acquistare beni immobili ad uso non residenziale
          per destinarli a finalita' istituzionali degli enti stessi.
             17-bis.  Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del
          comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che
          intendono  acquistare unita' immobiliari residenziali poste
          in vendita ai sensi dell'art. 3 che risultano libere ovvero
          per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione
          da  parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di
          disagio   economico   di   cui   al   comma   4,   ai  fini
          dell'assegnazione  delle  unita'  immobiliari  ai  predetti
          soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma
          1,   le  regioni,  i  comuni  e  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali  possono costituire societa' per azioni, anche
          con  la  partecipazione  di  azionisti  privati individuati
          tramite procedura di evidenza pubblica.
             18.  Lo  Stato  e gli altri enti pubblici sono esonerati
          dalla  consegna  dei documenti relativi alla proprieta' dei
          beni  e  alla  regolarita'  urbanistica-edilizia e fiscale.
          Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i
          decreti  di  cui  al comma 1 puo' essere disposta in favore
          delle  societa'  beneficiarie del trasferimento la garanzia
          di  un  valore  minimo  dei  beni  ad esse trasferiti e dei
          canoni di affitto o locazione.
             19.   Per   la  rivendita  dei  beni  immobili  ad  esse
          trasferiti,  le  societa' sono esonerate dalla garanzia per
          vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi
          alla    proprieta'    dei    beni    e   alla   regolarita'
          urbanistica-edilizia  e fiscale. La garanzia per vizi e per
          evizione  e' a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico
          proprietario  del  bene  prima  del  trasferimento a favore
          delle  societa'.  Le  disposizioni di cui all'art. 2, comma
          59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle
          rivendite  da parte delle societa' di tutti i beni immobili
          trasferiti  ai  sensi  del  comma  1.  Gli onorari notarili
          relativi  alla  vendita  dei  beni  immobiliari  di  cui al
          presente  articolo  sono  ridotti  alla  meta'.  La  stessa
          riduzione   si   applica   agli  onorari  notarili  per  la
          stipulazione  di  mutui  collegati  agli  atti  di  vendita
          medesimi,  anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo
          unico  di  cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385.  In  caso  di cessione agli affittuari o ai conduttori
          detti  onorari  sono  ridotti  al 25 per cento. I notai, in
          occasione  degli  atti di rivendita, provvederanno a curare
          le  formalita'  di  trascrizione,  di  intavolazione  e  di
          voltura  catastale  relative  ai  provvedimenti e agli atti
          previsti  dai commi 1 e 2 dell'art. 1 e dai commi 1 e 1-bis
          del  presente  articolo  se  le stesse non siano state gia'
          eseguite.
             20.  Le  unita'  immobiliari  definitivamente offerte in
          opzione  entro  il  26  settembre  2001 sono vendute, anche
          successivamente  al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre
          condizioni  indicati  nell'offerta.  Le unita' immobiliari,
          escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,
          per  le quali i conduttori, in assenza della citata offerta
          in  opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro
          il  31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso
          di  ricevimento,  sono  vendute al prezzo e alle condizioni
          determinati  in base alla normativa vigente alla data della
          predetta  manifestazione  di  volonta' di acquisto. Per gli
          acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento
          di  prezzo  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  8 e'
          confermato   limitatamente   ad  acquisti  di  sole  unita'
          immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno
          l'80   per  cento  delle  unita'  residenziali  complessive
          dell'immobile, al netto di quelle libere.».
             -  Il  decreto-legge  23  febbraio  2004,  n. 41 recante
          «Disposizioni  in  materia  di determinazione del prezzo di
          vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione»,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004,
          n.  104  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
          2004, n. 45.
             -  Il  decreto-legge  25  settembre 2001, n. 351 recante
          «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  privatizzazione  e
          valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  pubblico e di
          sviluppo  dei  fondi  comuni di investimento immobiliare.»,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 novembre
          2001,  n.  410  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 26
          settembre 2001, n. 224.